Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26406 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11568/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. PAOLO PURI e dall’Avv. ALBERTO MULA, elettivamente domiciliato

presso il loro studio in Roma, Via XXIV Maggio, 43;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 1324/03/2018, depositata in data 8 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. ha chiesto e ottenuto il trasferimento del credito di accisa per immissione in consumo di gas naturale, relativo alla Provincia di Torino, al capitolo della Provincia di Genova, provvedendo – nelle more dell’autorizzazione, intervenuta in data 17 giugno 2015 – a estinguere il versamento delle rate di acconto dei mesi di aprile e maggio 2015 per la provincia di Genova mediante compensazione con il suddetto credito; all’esito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova ha emesso avviso di accertamento per interessi e sanzioni per ritardato versamento dell’accisa, avvisi impugnati dalla società contribuente.

La CTP di Genova ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 8 ottobre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha rilevato il giudice di appello che il credito tributario, al pari degli altri crediti, si estingue a termini dell’art. 1242 c.c. per coesistenza di crediti e debiti, potendo la compensazione operare in ambito tributario a termini della L. 27 luglio 2001, n. 212, art. 8; ha ritenuto il giudice di appello che la mancata attuazione delle disposizioni regolamentari non può precludere al contribuente il diritto alla compensazione. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che la mera richiesta di compensazione “cristallizza l’inizio della compensazione”, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata.

Ha proposto ricorso l’Ufficio affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, e del D.M. 12 dicembre 996, n. 689, art. 6, in attuazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 67, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 10, e art. 53, comma 1, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto legittimamente intervenuta la estinzione per compensazione in forza dell’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8. Deduce che la L. cit., art. 8, è norma programmatica e non precettiva. Rileva, inoltre, come nel caso di specie ricorra il diverso istituto del trasferimento contabile del credito da una provincia ad altra a fini di scomputo o detrazione, diverso dall’istituto della compensazione, il quale non consente l’utilizzo del credito in province diverse, in quanto condizionato all’accertamento dell’Ufficio, accertamento che attribuisce certezza al credito ai fini del corretto esercizio della compensazione.

1.2 – In via subordinata il ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, e del D.M. 12 dicembre 996, n. 689, art. 6, in attuazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 67, comma 1, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la compensazione, deducendo che la compensazione è ammessa in sede tributaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

2 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

2.1 – E’ principio condiviso che in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge; nè tale principio può ritenersi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato (Cass., Sez. V, 18 maggio 2016, n. 10207; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2013, n. 17001; Cass., Sez. V, 25 maggio 2007, n. 12262).

2.2 – Il suddetto principio è stato, inoltre, applicato in un caso analogo al presente – con ciò venendosi alle questioni affrontate dal controricorrente in memoria – benchè in materia di accise sull’energia elettrica. Anche in quel caso il contribuente aveva omesso i versamenti di rate di acconto di accisa sull’energia elettrica deducendo la compensazione del debito maturato con i controcrediti dalla stessa vantati nei confronti di diversi uffici doganali che non avevano dato corso alle istanze di trasferimento dei crediti (Cass., Sez. V, 15 ottobre 2019, n. 25977). Nel qual caso la Corte ha affermato il principio che “a partire dalla sentenza di questa Corte Sez. 5, Sentenza n. 4246 del 23/02/2007 Rv. 595976 – 01 è infatti consolidato il principio per cui “l’estensione alla materia tributaria dei principi generali del c.c. in tema di estinzione per compensazione, prevista dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, opera soltanto a decorrere dall’anno d’imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione, restando ferma, per il periodo precedente, la regola secondo cui la compensazione è ammessa soltanto nei casi specificamente contemplati” (..) non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge”. Principio vieppiù affermato in forza del fatto che in materia di accise sulla produzione di energia elettrica (ma lo stesso dicasi per le accise sul gas naturale) l’obbligo del versamento del conguaglio, così come il diritto alla compensazione, insorgono successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta; pertanto il contribuente che intenda compensare i versamenti effettuati in eccedenza, non può provvedere autonomamente al riequilibrio omettendo il versamento dei singoli acconti, ma deve attendere che l’obbligazione tributaria si determini nella sua interezza e definitività alla fine dell’anno d’imposta di riferimento, potendo, peraltro, in caso di mancata capienza, presentare istanza di rimborso in sede di dichiarazione (Cass., Sez. V, 15 ottobre 2019, n. 26008).

2.3 – Ne consegue che “la sola presentazione dell’istanza di trasferimento del credito non fa venir meno l’obbligo dell’operatore di provvedere al versamento degli importi a debito” (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618), in quanto la mancata autorizzazione del trasferimento incide sulla stessa esistenza e certezza del credito opposto ai fini della compensazione. Appaiono, quindi, superate le deduzioni del controricorrente contenute in memoria – laddove osserva che le somme sarebbero state versate nelle casse dell’Erario persino prima del momento in cui sarebbe scaduto il termine per il pagamento – posto che l’assenza di certezza ed esistenza del credito di accisa non ancora accertato dall’Ufficio sterilizza i versamenti medio tempore eseguiti, ai fini dell’opposizione dell’eccezione di compensazione, sino al momento dell’avvenuto accertamento del credito di imposta trasferito.

2.4 – Il debito in acconto maggiori accise non poteva, pertanto, considerarsi compensato con il credito oggetto di trasferimento in attesa di autorizzazione e, conseguentemente, l’esercizio dell’indebito esercizio della compensazione ha comportato un ritardato pagamento, quale mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, il cui illecito è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (Cass., Sez. V, 20 novembre 2015, n. 23755; Cass., Sez. V, 5 agosto 2016, n. 16504; Cass., Sez. V, 22 novembre 2018, n. 30220).

3 – La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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