Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26405 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26405 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 20288-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2914

contro

MANNA ANTONIO C.F. MNNNTN71TO3F839W, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo
studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentato

Data pubblicazione: 26/11/2013

e difeso dall’avvocato DI PALMA VINCENZO, giusta
delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1317/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
inammissibilità del ricorso.

1258/2006;

20288.08

Udienza 17 ottobre 2013

Pres. P. Stile
Rel. V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 dicembre 1998
stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Antonio Manna.

2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha
resistito con controricorso.

3.
4.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
In corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale
concernente la controversia in esame.

5.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto
un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di
fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

6.

Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va
valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

7.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.

8.

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia
compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

3

La Corte

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

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