Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26405 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14095/2016 proposto da:
D.L.P., M.N., D.L.D., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, n. 11, presso lo
studio dell’Avvocato ROBERTA SIMONE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato EMILIO BOVIO;
– ricorrenti –
contro
P.V., T.D.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 7195/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 13/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato in data 21 luglio 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:
“Per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione, 6-2 Sezione civile, 13 aprile 2016, n. 7195, D.L.D. ed altri hanno proposto ricorso, con atto notificato a P.V. il 1 giugno 2016 ed in pari data avviato alla notifica, a mezzo del servizio postale, a T.D..
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Subordinatamente alla prova del completamento della notifica del ricorso a T.D., il ricorso appare fondato.
Infatti, l’ordinanza della Corte di cassazione, nell’accogliere il regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., del Tribunale di Trani del 23 settembre 2014, ha annullato l’ordinanza impugnata, ma, anzichè disporre la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Trani, giudice della causa sospesa, ha rimesso le parti, per mero refuso materiale, dinanzi al Tribunale di Trapani, dando il termine di legge per la riassunzione.
Il relatore propone quindi di accogliere l’istanza di correzione e di fissare un nuovo termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Trani”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che preliminarmente deve darsi atto del perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso per correzione di errore materiale anche nei confronti di T.D., avendo i ricorrenti prodotto in cancelleria l’avviso di ricevimento dell’atto spedito a mezzo del servizio postale;che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, l’errore materiale deve essere corretto nei termini di cui alla relazione;
che il termine di legge per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Trani decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.
PQM
La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione, 6-2 Sezione civile, 13 aprile 2016, n. 7195, disponendo che, ove è scritto “e rimette le parti al Tribunale di Trapani”, deve leggersi “e rimette le parti al Tribunale di Trani”; dispone la nuova decorrenza del termine di legge per la riassunzione dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016