Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26405 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11423/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

ALBERGO RISTORANTE ROMA SNC DI N.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, n. 1032/05/2018, depositata in data 28 settembre 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ALBERGO RISTORANTE ROMA SNC ha impugnato diversi estratti di ruolo relativi a IVA, IRAP e imposte locali afferenti i periodi di imposta degli anni 2004 – 2009, deducendo inesistenza e nullità della notificazione delle cartelle, decadenza dall’azione di riscossione, prescrizione e inesistenza dei crediti.

La CTP di Vicenza ha rigettato il ricorso e la CTR del Veneto, con sentenza in data 28 settembre 2019, ha parzialmente accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, richiamandosi a Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397, che la cartella di pagamento non comporta l’applicazione del principio dell’allungamento delle prescrizioni brevi, dovendosi applicare il termine “decadenziale” breve; conseguentemente, ha dichiarato la prescrizione per tutte le cartelle notificate prima del 19 maggio 2011.

Propone ricorso l’Ufficio affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2946 c.c. e del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, artt. 19 e 20, e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ai crediti erariali si applichi la prescrizione breve quinquennale. Deduce l’Ufficio ricorrente che la sentenza delle Sezioni Unite menzionata dalla Corte di merito non ha affermato il principio secondo cui ai creditì contenuti in cartella trovi applicazione la prescrizione breve e ritiene applicabile ai crediti erariali oggetto di riscossione la prescrizione ordinaria.

1.1 – Il motivo è fondato.

E’ la stessa sentenza citata dalla Corte di merito (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale.

1.2 – Apparirebbe, d’altro canto, distonico ritenere che la cartella, da un lato, non possa produrre l’effetto della conversione della prescrizione breve in prescrizione lunga di cui all’art. 2953 c.c., proprio dell’actio iudicati (Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730) e, dall’altro, essa andrebbe a produrre l’effetto di abbreviare un termine prescrizionale più lungo.

1.3 – Ne consegue che la prescrizione del credito, ancorchè oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2018, cit.; disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (Cass., Sez. VI, 15 aprile 2019, n. 10547, come per i tributi erariali (Cass., Sez. VI, Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308).

La Corte di merito avrebbe, quindi, dovuto verificare il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo e non ritenere, come ha fatto, che nella fattispecie in esame, trattandosi di atti di riscossione coattiva di crediti statali, essi si prescrivessero tutti in cinque anni (Cass., n. 31242/2019, cit.; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33797).

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 618 – 623, nella parte in cui non ha fatto applicazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data 31 marzo 2011, emessa per TARSU, della sospensione legale dei ruoli sino alla data del 16 giugno 2014, come disposto da tale disposizione e dai successivi D.L. 6 marzo 2014, n. 16, art. 2, e da L. 2 maggio 2014, n. 68.

2.1 – Il secondo motivo è fondato.

Dispone la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623: “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Tale sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893), sospensione applicabile, pertanto, anche al caso di specie.

3 – La Corte di merito non ha, conseguentemente, fatto buon governo dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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