Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26405 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16987-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

G.A., in proprio e nella qualità di ex socio e

Liquidatore della Società G. SRL IN LIQUIDAZIONE,

G.G. in proprio e nella qualità di ex socio della Società

G. SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato MARIO ALFANO;

– controricorrenti –

contro

G. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10276/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

della CAMPANIA, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello della società G. S.r.L. in liquidazione e dei soci G.G. e G.A. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 25/2017, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisi di accertamento per IVA ed imposte sul reddito della società e rettifica del reddito di partecipazione per l’anno 2010;

i contribuenti resistono con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. il ricorso è inammissibile;

1.2. i controricorrenti hanno eccepito di aver proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR che costituisce oggetto di questo ricorso ed hanno prodotto copia del medesimo atto, da cui risulta che esso è stato ricevuto dall’Agenzia stessa il 21.3.2018;

1.3. la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, (cfr. Cass. nn. 12290/2018, 23572/2015, 14267/2007, 1196/2006);

1.4. nel caso di specie la ricorrente non ha provato che il Giudice investito della revocazione abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ed ha notificato il ricorso per cassazione in data 4.6.2018, oltre il termine di 60 giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dal 21.3.2018, data di avvenuta conoscenza legale della sentenza;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dichiarato inammissibile;

3. le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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