Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26405 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24660-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ ITAL BURRO SPA IN STATO FALLIMENTARE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 158/29/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 25.6.08, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI. E’
presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 158/08 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Aversa nei confronti della sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla fallita società Ital Burro s.p.a. avverso l’avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 1998. La CTR riteneva, invero, affetto da nullità l’atto impositivo, poichè motivato con rinvio ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non allegato all’avviso di accertamento, in violazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7.
Avverso la sentenza n. 158/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
Va osservato, infatti, che in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero, un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, pur facendo salva la funzione di garanzia loro propria, limiti, tuttavia, al massimo le cause d’invalidità o di inammissibilità chiaramente irragionevoli (cfr. Cass. 18073/08). Ebbene, nel caso di specie, l’atto prodromico (processo verbale di constatazione), richiamato per relationem nell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, era “in piena conoscenza del curatore fallimentare, che lo ha sottoscritto”, come si evince dalla motivazione dell’avviso di accertamento, debitamente trascritto dall’amministrazione ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011