Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26404 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26404 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 20258-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2912

contro

BIANCHI MARIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 26/11/2013

avverso

la

sentenza n.

1424/2007

della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/07/2007
R.G.N. 567/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato MICEgI MARIO per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

DI CERBO;

20258.08 08

Udienza 17 ottobre 2013

Pres. P. Stile
Rel. V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure che aveva
dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro — protrattosi dal 2
ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 – stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Maria Bianchi.

2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da
memoria; la lavoratrice è rimasta intimata.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

La Corte di merito, dopo aver rigettato l’eccezione di risoluzione del contratto per
mutuo consenso, ha affermato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro
in esame avendo attribuito rilievo decisivo alla considerazione che tale contratto è
stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre
1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 -, in data successiva al
30 maggio 1998.

5.

Con i primi due motivi la società ricorrente censura (denunciando violazione degli artt.
1372, primo comma, 1175, 1375 e 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione) la
statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del
rapporto per mutuo consenso.

6.

Le censure sono infondate; secondo il costante insegnamento di questa Suprema
Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai
fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un
termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto
per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo
trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché alla stregua
delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di
eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti
medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del
significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di
merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono
vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la
mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente,
3

La Corte

stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori significativi elementi di valutazione, a
far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo

7.

Con il terzo e quarto motivo la società ricorrente censura (denunciando violazione e
falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e degli artt.1362 e segg. cod.
civ. in relazione all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e di altre norme collettive,
nonché vizio di motivazione) la statuizione concernente l’illegittimità del termine.

8.

Le suddette censure sono infondate e devono essere pertanto rigettate anche se la
motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art.
384, ultimo comma, cod. proc. civ.; ed infatti la decisione, nella parte in cui ha
affermato l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto, deve ritenersi
conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza, in relazione al fatto di aver
indicato il 30 maggio 1998 e non già il 30 aprile 1998, come data limite per la
stipulazione dei contratti a termine ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994,
come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997, deve ritenersi parzialmente
erronea.

9.

Ed infatti, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che
l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del
potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla
legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per
i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della
predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a
quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di
individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di
riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr.
altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n.
14011). Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati
all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n.
21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di
specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi
integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della
clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass.
14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come
questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di
assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre
1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo
attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di
riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione

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consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle
censure mosse in ricorso.

giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione

10. Prima di esaminare i residui motivi di ricorso, tutti relativi alla statuizione sul
risarcimento del danno, occorre premettere che, per quanto concerne le conseguenze
economiche derivanti dalla dichiarazione di illegittimità della clausola appositiva del
termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens,
0
rappresentato dall’art. 32, commi 5 , 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in
vigore dal 24 novembre 2010.
11. In proposito deve premettersi, in via di principio, che costituisce condizione
necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia
introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il
fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto
di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547,
Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di
ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina
sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina
sua propria. Ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la
necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione
presuppone che vi siano motivi di ricorso che investano specificatamente le
conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano
ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto
avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del
d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 e prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della
legge n. 69 del 2009), tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di
inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai
sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di
assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche
dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto
pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali
conseguenze.
12. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, con riferimento alle conseguenze
economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, ha
condannato la società Poste Italiane al risarcimento del danno determinato sulla base
delle retribuzioni maturate a decorrere dalla costituzione in mora, individuata nella
data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
13. Tale statuizione è stata censurata con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di
ricorso (da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi) con i quali
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degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il
30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore
conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (v., fra le altre,
Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008
n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

vengono denunciate violazione di legge e vizio di motivazione; parte ricorrente

lavoratore (ottavo motivo). I suddetti motivi si concludono con i seguenti quesiti di
diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: 1) per il principio della corrispettività della
prestazione, il lavoratore — a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del
contratto a termine stipulato — ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto
dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di
lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina
di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ., situazione la quale non è concretata dalla
notifica del ricorso volto alla declaratoria di nullità del termine finale di durata
apposto al contratto (quinto motivo); 2) nel caso di accertamento della pretesa
illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione, il risarcimento del preteso
danno derivante dalla perdita della retribuzione debba in ogni caso essere
quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero — ai sensi dell’art. 1227 cod.
civ. — il concorso colposo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa
occupazione (ottavo motivo).
14. I suddetti quesiti risultano del tutto generici e sostanzialmente non pertinenti rispetto
alla fattispecie, in quanto omettono di enucleare esplicitamente il momento di
conflitto, rispetto alla regola ritenuta applicabile al caso di specie, del concreto
accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29
aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di
legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio
di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere
formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie
dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non
pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di
specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674).
15. Alle stesse conclusioni (di inammissibilità del motivo) deve pervenirsi con riferimento
ai motivi sesto e settimo con i quali viene denunciato un vizio di motivazione. In tali
motivi manca infatti il “momento di sintesi” che la giurisprudenza di questa Corte
(cfr., in particolare, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556) ha individuato come una
esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la
dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
16. Il ricorso deve essere in definitiva respinto.
17. Nulla deve essere disposto in materia di spese legali concernenti il giudizio di
cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte della
lavoratrice, rimasta intimata.

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lamenta, in sostanza, la violazione dei principi in tema di corrispettività della
prestazione e di costituzione in mora (quinto motivo), e la mancata considerazione
del profilo dell’aliunde perceptum oltre che dell’eventuale concorso colposo del

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

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