Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26404 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10491/2016 proposto da:

AVV. C.F., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– contraticorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

1/04/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato in data 21 luglio 2016 la seguente proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.:

“L’Avv. C.F. – nominato difensore d’ufficio nell’ambito del procedimento penale N.R.G. 6128/03 a carico di Licurgo Floris – dopo avere esperito le procedure di recupero credito, ha presentato istanza di liquidazione degli onorari ai sensi dell’art. 116 T.U. spese di giustizia.

Il Giudice, con decreto del 9 dicembre 2010, ha rigettato l’istanza, rilevando che il debito dell’imputato – deceduto il (OMISSIS) – si era trasmesso agli eredi, nei confronti dei quali il creditore doveva avanzare le sue pretese.

A seguito di tale rigetto, l’Avv. C., dopo essersi attivato presso l’Ufficio delle Entrate competente al fine di conoscere il nominativo degli eventuali eredi, ha proposto una nuova istanza di liquidazione, che è stata dichiarata inammissibile dal Giudice con decreto del 4 luglio 2014, stante la natura decisoria del precedente provvedimento di rigetto del 9 dicembre 2010.

Proposta opposizione, questa è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Firenze con ordinanza in data 1 aprile 2016.

Contro detta ordinanza l’Avv. C. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’intimato Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Il ricorso appare al relatore infondato, giacchè il primo decreto del 9 dicembre 2010, di rigetto dell’istanza, avendo natura giudiziale, ha acquistato valore di cosa giudicata, non essendo stato tempestivamente impugnato, essendosi l’interessato limitato a riproporre una nuova istanza a distanza di molto tempo. Nei confronti del decreto del 9 dicembre 2010 avrebbe dovuto essere proposta una tempestiva Opposizione.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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