Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26403 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26403 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 14620-2008 proposto da:
RANIERI

PASQUALE

C.F.

RNRPQL43H084190V,

già

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VILLA ALBANI 8,
presso

lo

rappresentato

studio
e

dell’avvocato
difeso

TRETOLA LUIGI,

dall’avvocato

GENTILE

FRANCESCO, giusta delega in atti e da ultimo
2013
2866

domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data pubblicazione: 26/11/2013

li

C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA,

– controricorrente

avverso la sentenza n. 3290/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 15/06/2007 R.G.N. 415/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per: improcedibilità e inammissibilità.

giusta delega in atti;

R.G. 14620/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Noia Pasquale Ranieri
chiedeva che, previa adozione di provvedimento cautelare, fosse dichiarata la

2000 revocato con decorrenza 1-9-1994 la pensione VO n. 10073928 e la
irripetibilità delle somme erogate, con condanna dell’istituto al pagamento di
tutti i ratei pensionistici spettanti, o in subordine al risarcimento dei danni
subiti, oltre accessori e spese.
Il ricorrente in particolare osservava che erroneamente e comunque
tardivamente l’INPS aveva revocato la prestazione per supposta
contraffazione della registrazione della contribuzione in base alla quale era
stato consentito il prepensionamento, laddove il relativo rapporto assicurativo
era stato effettivamente instaurato in relazione all’attività svolta alle
dipendenze della ditta Ranieri Felice (genitore del ricorrente stesso).
L’INPS si costituiva resistendo al ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Il giudice adito, disattesa la richiesta cautelare ed assunta la prova, con
sentenza n. 301/2000 rigettava la domanda, affermando che, pur a ritenere
provato lo svolgimento della dedotta attività lavorativa, non erano risultati
congruamente dimostrati i requisiti per l’applicabilità del principio
dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, con particolare riferimento
alla durata del rapporto ed alla misura delle retribuzioni.
Il Ranieri Pasquale proponeva appello avverso la detta sentenza
chiedendone la riforma con la condanna dell’INPS al ripristino della

1

illegittimità o nullità del provvedimento con cui l’INPS gli aveva in data 24-1-

contribuzione annullata e alla corresponsione della pensione revocata a

)4u

decorrere dal gennaio 2000.
L’istituto appellato si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 15-6-2007,

In sintesi la Corte territoriale, evidenziato l’oggetto del devoluto in appello
e premesso che incombeva sull’attore l’onere di provare rigorosamente la
sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del proprio genitore,
affermava che le generiche dichiarazioni dei testi escussi non contenevano
elementi sufficienti a fondare la prova della subordinazione e

che la

documentazione in atti dimostrava soltanto l’esistenza della ditta del Ranieri
Felice. Sotto altro profilo, poi, la Corte di merito rilevava che le circostanze
dell’indebito arricchimento della posizione contributiva del ricorrente
risultavano tali da non apparire imputabili ad errore dell’istituto, bensì ad
attività dolosa.
Il Ranierí ha, quindi, proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
L’INPS ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2094 c.c. nonché illogicità e insufficienza della motivazione, circa la
valutazione delle risultanze testimoniali in ordine alla sussistenza del dedotto
rapporto di lavoro subordinato (con la ditta del padre).
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, innanzitutto, propone ricorso (v. pag. 1) “per la cassazione
della sentenza n. 6762/2007 resa dalla Corte d’Appello di Napoli 1’1.17 ottobre
2

rigettava l’appello.

2007, notificata il 4-3-2008 (R.G. 287/2004)”. Tale sentenza non risulta essere
quella emessa dalla stessa Corte territoriale sull’appello del Ranieri Pasquale
nei confronti dell’INPS, nel giudizio instaurato con il ricorso di primo grado
del 14-3-2000, e di cui pure si parla nel contesto del ricorso (sent. n.

L’impugnazione risulta quindi rivolta contro una sentenza diversa (che
neppure è agli atti).
Peraltro, avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata
notificata il 4-3-2008, il ricorso sarebbe comunque tardivo in quanto notificato
soltanto il 30-5-2008 (con consegna all’UNEP-Napoli il 29-5-2008).
Tanto basta per dichiarare inammissibile il ricorso.
Infine sulle spese non si provvede, ratione temporis, in base al testo
originario dell’art. 152 disp. att. c.p.c., vigente anteriormente al d.l. n.
269/2003, conv. in 1. 326/2003.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 10 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donate~~

3290/2007).

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