Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26403 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8543/2019 R.G. proposto da:

SOCIETA’ EUROPEA IMBALLAGGI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE LAUDANTE,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, Via Salvo

D’Acquisto, 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 7703/19/2018, depositata in data 12 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente SOCIETA’ EUROPEA IMBALLAGGI SRL ha impugnato una intimazione di pagamento e la precedente cartella di pagamento relative al periodo di imposta dell’anno 2006 per IVA e tributi vari, deducendo carenza di motivazione, nonchè carenza dei dati essenziali per l’instaurazione del contraddittorio e contestando nel merito la pretesa tributaria.

La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 12 settembre 2019, ha rigettato l’appello.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio ha assolto all’obbligo di motivazione in relazione all’avviso di pagamento con rinvio per relationem alla cartella di pagamento. Ha rilevato che l’indicazione del responsabile del procedimento sia sufficiente ad attribuire l’atto impugnato all’Ufficio. Ha ritenuto, inoltre, correttamente notificata la cartella di pagamento in data 30 giugno 2010, notificata a mani proprie del legale rappresentante della contribuente, rilevando come non sia stata esperita querela di falso avverso la relata di notificazione, osservando il rispetto da parte del concessionario della riscossione della notifica diretta a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26. Ha, inoltre, ritenuto generico il disconoscimento delle copie all’originale e ha, conseguentemente, ritenuto tardive le doglianze relative alla illegittimità dell’iscrizione a ruolo e alla prescrizione del credito, rigettando nel merito l’eccezione di prescrizione. Ha osservato, inoltre, il giudice di appello che le copie dell’atto hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale ove non vi sia stato disconoscimento puntuale e circostanziato, non essendo sufficiente, come nella specie, una doglianza generica. Ha, infine, osservato la Corte di merito come l’estratto di ruolo fornisce piena prova dell’esistenza della cartella.

Propone ricorso la società contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2719 c.c., e dell’art. 215 c.p.c., per avere ritenuto la sentenza impugnata, pur in presenza di formale disconoscimento, che le copie delle relate di notifica esibite fossero conformi all’originale. Ritiene esservi error in procedendo del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto che il disconoscimento sia stato generico, posto che tale disconoscimento è stato puntualmente formalizzato in primo grado di giudizio e in appello è stata reiterata la richiesta del deposito della relata di notifica in originale.

1.1 – Il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi, in quanto il ricorrente non ha trascritto le doglianze articolate in primo grado, al fine di verificare se il disconoscimento effettuato in primo grado possa considerarsi diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello – specifico e circostanziato. E’, difatti, principio affermato costantemente da questa Corte che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio impone, sotto pena di inefficacia, pur senza vincoli di forma, che la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912), sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass., Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232).

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, “per omessa pronuncia in merito alla carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento impugnata”, nonchè violazione di legge in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992 (erroneamente indicato come 1993), n. 546, art. 36, e alla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 21, per carenza dell’intimazione di pagamento del dettaglio del credito, dell’ente impositore e dei termini di impugnazione.

2.1 – Il motivo è inammissibile (prescindendo dalla genericità della formulazione del motivo) quanto alla censura articolata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto non conforme a tale disposizione normativa, anche in considerazione del principio della “doppia conforme” a termini dell’art. 348-ter c.p.c..

2.2 – Il motivo è, invece, quanto alla dedotta violazione di legge, infondato, posto che l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicchè è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28689). Ciò conformemente al principio secondo cui gli atti tributari possono essere motivati facendo rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione al fine di consentire al contribuente l’impugnazione. Sicchè, persino nel caso in cui detto atto non indichi i relativi estremi in modo esatto, non vi è dichiarazione di nullità, allorchè – come osserva il controricorrente – l’atto sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati (Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9778; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18224).

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle stese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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