Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26403 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16970-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2977/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 60/2009, con cui era stato accolto il ricorso proposto da V.M. avverso avviso di accertamento relativo a classamento dell’unità immobiliare di sua proprietà, effettuato nel 2006;

il contribuente è rimasto intimato;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. la Corte rileva preliminarmente che, agli atti di causa, non risulta depositato l’avviso di ricevimento del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta;

1.2. il mancato deposito dell’avviso di ricevimento, consentito sino all’udienza di discussione (cfr. Cass. Sez. U, sent. n. 11429/2010), determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza di prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione, non essendo consentito disporre il rinvio della discussione al fine di permettere la successiva produzione dell’avviso, poichè la parte non ha dimostrato di essere incorsa incolpevolmente nella decadenza ai fini della rimessione in termini a norma dell’art. 153 c.p.c. (cfr. Cass. n. 19623/2015);

2. nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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