Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26402 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26402 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 8191-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013
2865

RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –


contro

LASIO BENITO C.F. LSABNT35P232I647B, elettivamente

Data pubblicazione: 26/11/2013

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4,
presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

di CAGLIARI, depositata il 15/03/2007 R.G.N. 708/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 689/2006 della CORTE D’APPELLO

R.G. 8191/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari del 5-5-2000 Benito Lasio proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2000 che gli aveva ingiunto il

corrispostagli dall’INPS, nel periodo 1989/1992, a titolo di ratei di pensione di
invalidità asseritamente non spettanti a causa del possesso di redditi personali
di importo superiore ai limiti di legge.
A sostegno dell’opposizione il Lasio deduceva la illegittimità del decreto
ingiuntivo:
per la irrecuperabilità del credito vantato dall’INPS, ex art. 52 1. n.
88/1989, come interpretato dall’art. 13 della 1. n. 412/1991, per l’inesistenza
del dolo;
perché i dati salariali erano stati regolarmente comunicati all’istituto sia
dal datore di lavoro che dal pensionato;
per l’impossibilità, infine, di procedere al recupero dell’indebito, ex art. 10
del r.d.l. n. 636/1939, come modificato dall’art. 1, comma 262, della 1. n.
662/1996, in forma diversa dalla trattenuta diretta sulla pensione nei limiti di
un quinto della stessa.
L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione, assumendo che
l’accertamento dell’indebito era scaturito dalla presentazione, da parte del
Lasio, delle prescritte dichiarazioni reddituali con notevole ritardo.
Il giudice adito, con sentenza del 30-11-2004/10-1-2005, in parziale
accoglimento dell’opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto e

1

pagamento della complessiva somma di lire 24.697.385 indebitamente

condannava l’opponente al pagamento in favore dell’INPS della somma di euro
6.635,40, oltre interessi fino al saldo.
Il Lasio proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo che in
parziale riforma della stessa fossero dichiarati non dovuti gli interessi sulla

L’ INPS si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 15-3-2007, in
parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che, ai sensi dell’art. 38,
comma 9, della 1. n. 448/2001, la somma di euro 6.335,40 doveva essere
recuperata dall’INPS, con le modalità previste dalla legge, ossia “senza
interessi entro il limite di ventiquattro mesi”.
Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con un unico
motivo.
Il Lasio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’istituto ricorrente lamenta che la sentenza impugnata
si è posta in contrasto con quanto affermato da Cass. 4-11-2003 n. 16548 (e
ribadito da Cass. 11-2-2004 n. 2651) secondo cui “in tema di prestazioni
previdenziali, con riguardo a quelle indebitamente erogate, l’art. 1, comma 262,
della legge n. 662 del 1996, nel disporre che il recupero è effettuato mediante
trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto, e che
l’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di
ventiquattro mesi, limite che può essere superato al fine di garantire che la
trattenuta non sia superiore al quinto della pensione, concede eccezionalmente
il potere di provvedere al recupero del eredito senza la necessità di rivolgersi

2

somma dovuta dall’opponente.

all’autorità giudiziaria per munirsi di titolo idoneo a trattenere parte della
pensione, nel solo caso del recupero pacifico, ma non in quello del recupero
attuato a seguito di contenzioso, che ha ritardato la restituzione dell’indebito,
con arricchimento del debitore.”

Innanzitutto va evidenziato che nel caso in esame la Corte di merito ha
applicato la norma di cui all’art. 38, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che
prevede che

“il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla

pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato
ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi.”
Tale disposizione ricalca, invero, la norma precedente, dì cui all’art. 1,
comma 262, della 1. n. 662 del 1996, che in effetti andava applicata nella
fattispecie ratione temporis (trattandosi di indebiti previdenziali formatisi
anteriormente al 1-1-1996 — v. Cass. n. 746/2004, 10676/2004, 11055/2004,
19020/2004, 19852/2004) sennonché il Collegio ritiene di non poter
condividere l’interpretazione invocata dal ricorrente.
Si tratta di norma che si pone come eccezione alla disciplina in tema di
ritardato pagamento con evidente finalità di un minor aggravio per il
pensionato in buona fede, e, a ben vedere, né dal dato letterale, né dallo spirito
della legge, può ricavarsi alcun elemento nel senso che il legislatore abbia
voluto limitare la esclusione degli interessi all’ipotesi del recupero “pacifico”
nell’ambito del procedimento amministrativo.
Del resto sul punto anche i precedenti invocati non forniscono in
motivazione alcuna argomentazione appagante sul piano ermeneutico.

3

Il motivo non merita accoglimento.

Peraltro, poi, nella fattispecie in esame la opposizione del Lasio al
recupero in sede amministrativa del residuo dell’indebito, dopo le trattenute già
effettuate, è derivata in particolare dalla pretesa dell’INPS di recuperare tale
residuo (rilevante e con aggravio di interessi) in un’unica soluzione, anziché

Il ricorso va pertanto respinto.
Infine, in ragione della presenza dei precedenti invocati dall’INPS,
ricorrono le condizioni per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma 10 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donateli

con la ritenuta sulla pensione.

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