Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26402 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8316/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.D., F.F., G.E., LEONARDO SRL IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 2848/2018, depositata in data 24 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente LEONARDO SRL IN LIQUIDAZIONE e i soci C.D., F.F. e G.E. hanno impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2009, con cui erano state recuperate IRES e IVA per avere la società contribuente conseguito ricavi occulti in quanto evasore totale, rilevando preliminarmente che l’accertamento era stato notificato nei confronti di una società estinta e contestando nel merito la pretesa impositiva.

La CTP di Bari ha accolto il ricorso e la CTR della Puglia, con sentenza in data 24 settembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la cancellazione della società, avvenuta nel 2012 in epoca precedente la notificazione dell’avviso di accertamento determina la nullità dell’atto impositivo, non potendosi fare applicazione retroattiva della Disp. di cui al D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, entrata in vigore il 13 dicembre 2014, laddove prevede il differimento quinquennale dell’efficacia dell’estinzione della società ai fini fiscali. Ha, rilevato, infine, il giudice di appello l’insussistenza di un residuo attivo di liquidazione, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei soci.

Ha proposto ricorso l’Ufficio affidato a un unico motivo; i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, e dell’art. 2495 c.c., Sotto un primo profilo, il ricorrente evidenzia come nel caso di specie deve ritenersi applicabile il principio della successione universale di tutti i soci nei rapporti passivi dell’impresa, in forza del fatto che l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato anche ai soci, rispetto ai quali l’accertamento è valido e rispetto ai quali l’accertamento nei confronti della società estinta si configura come mero antecedente logico in tema di accertamento dei ricavi non contabilizzati, ai fini del successivo accertamento della distribuzione ai soci.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce, quanto al liquidatore della società, che D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, commi 1 e 3, prevede una responsabilità personale del liquidatore che non provi di avere soddisfatto i crediti erariali con i proventi della liquidazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Sotto un terzo profilo, contesta, infine, il ricorrente la statuizione secondo cui la mancata prova di distribuzione di somme ai soci in sede di liquidazione faccia venir meno la legittimazione passiva dei socì.

2.1 – Il ricorso è inammissibile in relazione alla dedotta notificazione dell’avviso di accertamento al liquidatore F.F. e alla sua presunta responsabilità personale, posto che con detta censura il ricorrente non censura specifiche statuizioni della sentenza impugnata. In ogni caso, non risulta trascritto, nè allegato al ricorso l’avviso di accertamento, per cui non è possibile esaminare nel merito se e in che termini l’avviso sia stato notificato al liquidatore della società estinta e se sia stata dedotta la responsabilità del liquidatore a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1.

2.2 – Il ricorso è, invece, fondato in relazione agli ulteriori profili dedotti. Per quanto non sia stata trascritta la relata di notifica dell’avviso di accertamento, risulta dalla sentenza impugnata che “con memoria del 04.08.2016 si costituivano nel presente grado di appello la Leonardo SRL e i soci superstiti della predetta società ( F.F., C.D., G.E.)”, dando atto che “l’avviso di accertamento impugnato risulta notificato alle parti appellate nel 2014”. Deve, pertanto, ritenersi accertato dalla sentenza impugnata che l’avviso di accertamento, in quanto notificato alle “parti appellate”, in persona dei menzionati “soci superstiti”, è stato notificato, quali destinatari dell’avviso stesso, anche ai soci della società estinta.

2.3 – E’ principio comunemente affermato da questa Corte che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass., Sez. V, 17 maggio 2019, n. 13386). Sicchè l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, non diversamente dal caso della morte del debitore di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4, (Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25487; Cass., Sez. VI, 20 settembre 2019, n. 23534).

2.4 – Quanto, poi, alla dedotta insussistenza di residuo attivo della liquidazione, la circostanza non è ostativa alla sussistenza della legittimazione passiva dei soci della società cancellata, posto che sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite – “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo” (per esteso, Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070). Principio seguito dalla Quinta Sezione di questa Corte, laddove ritiene che il limite di responsabilità dei soci non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si siano trasferiti ai soci (Cass., Sez. V, 8 marzo 2017, n. 5988; Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9094; Cass., Sez. V, 16 giugno 2017, n. 15035; Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1713; Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2018, n. 14446; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 897; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33582).

3 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva dei soci, non ha fatto buon governo di tali principi. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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