Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26402 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15195-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ENZA NOVARA;

– ricorrente –

contro

L.M.G.;

COMUNE DI PARTINICO;

CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4585/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Riscossione Sicilia S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 3818/2014, con cui era stato accolto il ricorso proposto da L.M.G. avverso cartelle di pagamento ed iscrizioni ipotecarie;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per mancata dichiarazione della cessazione del contendere, con riguardo alle iscrizioni ipotecarie che erano già state oggetto di cancellazione;

1.2. la doglianza è fondata atteso che la richiesta di pronuncia di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, va senz’altro accolta sul rilievo che la concessionaria della riscossione ha dimostrato di essersi determinata alla cancellazione delle ipoteche a seguito di sua unilaterale e spontanea decisione prima dell’udienza di trattazione innanzi alla CTP, quindi non in esecuzione della sentenza di primo grado;

1.3. tale evento sopravvenuto, facendo oggettivamente venir meno la necessità di una pronuncia del Giudice su quanto costituiva l’oggetto della controversia, ha chiaramente eliso l’interesse non solo della ricorrente ma anche dell’intimato, ad ottenere una ormai inutile pronuncia giudiziale sulla questione tra essi controversa (relativamente alle iscrizioni ipotecarie), rendendo “del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato ” (cfr. Cass. nn. 16324/2014, 19160/2007, 22972/2004);

2.1. è inammissibile, per difetto di specificità, il secondo motivo con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il gravame dell’appellante circa la mancata notifica delle cartelle esattoriali per omessa indicazione della data di notifica di ogni singola cartella e della relativa prova documentale;

2.2. il Concessionario ha infatti omesso di trascrivere il contenuto della documentazione di cui si lamenta l’omesso esame da parte della CTR, neppure allegata al ricorso in conformità con quanto previsto nel Protocollo di intesa sottoscritto dal Primo Presidente di questa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense in data 17.12.2015;

3.1. va parimenti disatteso il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto, quali atti impugnabili, gli estratti di ruolo;

3.2. il ricorrente non coglie, infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata che, sul punto, ha ritenuto “inconducente” la suddetta doglianza del Concessionario essendo state “impugnate” infatti, le cartelle, non l’estratto di ruolo attraverso il quale la contribuente assume di esserne venuta a conoscenza;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo e respinti gli altri, va conseguentemente cassata l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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