Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26401 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22645/2014 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA

IN LATERANO 33, presso lo studio dell’avvocato AURORA SPACCATROSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MIFSUD, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 672/43/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 14/01/2014 e depositata il

06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 14 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia statuiva il parziale accoglimento dell’appello proposto da B.C. avverso la sentenza n. 175/23/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF 2004. La CTR rilevava che le movimentazioni bancarie sulle quali si basava l’atto impositivo impugnato erano contabilmente giustificate per l’importo di Euro 26.480,00, così come indicatosi nel gravame, e che quindi tale importo andava detratto da quello maggiore di Euro 68.059,17 fissato con la ripresa fiscale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Con il motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo l’illegittimità della sua condanna alle spese del giudizio di appello, che lo vedeva integralmente vittorioso.

La censura si palesa fondata.

La CTR infatti ha evidentemente equivocato tra annullamento solo parziale dell’atto impositivo ed accoglimento integrale dell’appello, essendo questo pacificamente fondato sulla prova della avvenuta contabilizzazione di parte della ripresa fiscale, con conseguente appunto parziale infondatezza della medesima, nei termini fattuali chiaramente esposti nella stessa sentenza.

Non è dubbio quindi che vi fosse una totale soccombenza dell’Agenzia delle entrate quantomeno nel giudizio di appello, sicchè la condanna del B. alle spese di tale grado viola la previsione di cui D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione delle spese del giudizio di appello”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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