Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26401 del 19/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE t
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8256/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– ricorrente –
contro
POSEIDON SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, n. 3693/14/2018, depositata in data 11 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La società contribuente POSEIDON SCARL ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2010 per IVA, oltre sanzioni e accessori, effettuato a seguito di verifica fiscale, che accertava – quanto agli acquisti di beni e servizi per costi di gestione (quali manutenzione, energia elettrica, riscaldamento, materiale di consumo), gravanti promiscuamente sia sulle attività soggette a detrazione, sia sulle attività ad essa sottratta – una maggiore IVA, ricalcolando l’imputazione degli acquisti inerenti alle attività sottratte a detrazione (fisioterapia) rispetto alle attività per le quali era consentita la detrazione (piscina), in ragione dell’incidenza dei costi sul volume di affari;
che la CTP di Palermo ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 11 settembre 2018, ha accolto l’appello della società contribuente;
che ha ritenuto il giudice di appello di valorizzare, sulla base di una perizia di parte, la concreta quota di utilizzo dei beni e servizi sulla base della superficie occupata dalle due attività, evidenziando come le due attività fossero svolte in locali separati;
che ha proposto ricorso l’Ufficio affidato a un unico motivo e che il contribuente intimato non si è costituito in giudizio;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con comunicazione depositata in cancelleria in data 23.09.2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite in relazione al contenzioso di cui alla sentenza impugnata, dando atto che il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata a termini del D.L. 23 ottobre 2019, n. 118, art. 6, nonchè “che il ricorrente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione” e che, pertanto, è cessata la materia del contendere.
che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere a termini della suddetta disposizione normativa;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
PQM
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020