Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26400 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 26400 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26139-2010 proposto da:
SARNI PASQUALE C.F. SRNPQL48E20D643J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso
lo studio dell’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE
GUGLIELMI ROBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
2856

BAGNULO LUANA BGNLNU74E43L219A, in proprio e quale
socio accomandatario e legale rappresentante della
Bali s.a.s. di BAGNULO e C., BAGNULO ANDREA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EUSTACHIO
MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato ZEMA

Data pubblicazione: 26/11/2013

DEMETRIO, rappresentati e difesi dall’avvocato DE
PASQUALE FRANCESCO, giusta delega in atti;

controrícorrenti

avverso la sentenza n. 1051/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 05/11/2009 R.G.N. 177/2009;

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 26139/2013

Sarni Pasquale / Bagnulo Luana e Andrea

ORDINANZA

Con sentenza del 5 novembre 2009 la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del

un’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis c.c. con i nipoti Luana Bagnulo e Andrea
Bagnulo.
Il ricorrente aveva esposto che nel 1999 lo stesso esponente ed i nipoti Andrea e Luana avevano
aperto un bar; che nel giugno del 1999 i nipoti avevano costituito la società in accomandita
semplice Bali dalla quale l’esponente era stato escluso per consentire di fruire degli incentivi per la
giovane imprenditoria femminile; che egli aveva prestato quotidianamente la propria opera fino al
31/10/2002 nel bar dove lavoravano anche i nipoti restando la gestione economica e finanziaria
affidata a questi ultimi .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il Sarni denunciando con un unico motivo la
violazione dell’art 230 bis cc ribadendo l’ammissibilità dell’impresa familiare anche nell’ipotesi in
cui l’impresa sia esercitata come società e non soltanto quando sia esercitata in forma individuale.
La questione sottoposta all’esame della Corte territoriale è consistita nello stabilire se sia
applicabile la disciplina dell’ari 230 bi3cc nel caso di attività lavorativa svolta nell’impresa gestita
da una società in accomandita semplice di cui sia compartecipe il parente del lavoratore.
Il giudice di merito ha ritenuto inapplicabile detta disciplina aderendo alla decisione di questa
Corte n 11881/2003 secondo cui l’art. 230 bis cod. civ., non è invocabile “con riferimento
all’attività lavorativa svolta nell’impresa commerciale gestita da una società in nome collettivo di cui
sia compartecipe il congiunto (o l’affine) del lavoratore, poiché il concetto di lavoro familiare,
applicabile alle sole imprese individuali, è estraneo alle imprese collettive in genere e sociali in
particolare, non essendo configurabile nell’ambito della medesima compagine la coesistenza di due
rapporti, uno fondato sul contratto di società e l’altro, fra il socio e i suoi familiari, derivante dal
vincolo familiare o di affinità”.
La sentenza di questa Corte n 11881 citata risulta , tuttavia, in contrasto con la successiva
pronuncia della Corte di Cassazione n 19116/2004 che ha riconosciuto al coniuge che svolga
attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa “la tutela prevista dall’art. 230 bis cod.
civ. (al pari degli altri soggetti indicati dal terzo comma di tale articolo), anche se l’impresa sia

Tribunale, ha respinto la domanda formulata da Pasquale Sarni volta ad accertare la sussistenza di

esercitata non in forma individuale ma in società di fatto con terzi, in tale ipotesi applicandosi la
disciplina di cui al citato art. 230 bis cod. civ. nei limiti della quota societaria, atteso che la nozione
di impresa familiare non comporta necessariamente l’esistenza di un soggetto imprenditoriale
collettivo familiare, e che l’istituto ha natura residuale, venendo nel suo ambito regolati i diritti
corrispondenti alle prestazioni svolte dal soggetto partecipante a favore del familiare che se ne
avvale, anche quando questi utilizzi tale apporto per un’attività economicamente svolta quale socio
di una società di fatto” .

appare opportuno risolvere
PQM
Rimette la causa al primo Presidente perché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite stante
il contrasto nella giurisprudenza della Sezione

Le considerazioni che precedono evidenziano , pertanto, un contrasto tra le citate pronunce che

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