Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26400 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8041/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

I.F., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. FABIO BENINCASA, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. ALESSANDRO VOGLINO in Roma, Via B. Castiglione, 55;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 7026/21/2018, depositata in data 20 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente I.F. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, con cui veniva accertato un maggior reddito, con recupero di IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e accessori, quale effetto dell’accertamento di maggiori ricavi risultanti dai versamenti operati sul conto corrente del ricorrente, avviso redatto a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32. Il contribuente ha eccepito mancanza di motivazione dell’avviso impugnato, nonchè infondatezza nel merito della pretesa impositiva.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 20 luglio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha rilevato il giudice di appello che dal PVC in base al quale è stato redatto l’atto impositivo – in virtù del quale erano stati contestati i soli versamenti e non anche i prelevamenti – non è possibile desumere nè l’analitica descrizione dei singoli movimenti bancari verificati nè le ragioni della loro ripresa a tassazione, precludendo così al contribuente una puntuale giustificazione di ogni singola movimentazione accertata e impedendo al giudice di verificare la fondatezza e pregnanze delle prove contrarie addotte dal contribuente.

Ha proposto ricorso l’Ufficio affidato a un unico motivo; i contribuente intimato resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 32, e art. 2700 c.c., nella parte in cui la sentenza ha onerato l’amministrazione finanziaria di descrivere i singoli movimenti bancari verificati e le ragioni della loro ripresa a tassazione, assumendo il ricorrente che non incombe all’Ufficio la descrizione dei singoli movimenti bancari, essendo onere della parte contribuente dimostrare le giustificazioni di ogni movimento. Deduce il ricorrente come il contribuente non avrebbe proposto alcuna giustificazione dei movimenti contestati e che solo in caso di prova contrarla l’Ufficio avrebbe dovuto a sua volta fornire ulteriori giustificazioni. Deduce, infine, come i verbalizzanti avrebbero attestato con valore di piena prova che i versamenti contestati ammontassero all’importo di Euro 73.804,00, circostanza che non è stata oggetto di contestazione, neanche con querela di falso.

2.1 – Il ricorso è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza di “analitica descrizione dei singoli movimenti bancari verificati e delle ragioni della loro ripresa a tassazione” impedisce al contribuente il diritto di difesa (“fornire una puntuale giustificazione di ogni singola movimentazione accertata”) e al giudice “di operare quella verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove addotte al fine di superare la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32”.

2.2 – La sentenza impugnata non ha, pertanto, censurato l’operato dell’Ufficio sotto il profilo della regolazione dell’onere probatorio, ponendo illegittimamente a carico dell’Ufficio l’onere di indicare i movimenti, laddove è onere del contribuente provare che le movimentazioni sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519), bensì sotto il profilo dell’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato, che si pone su un piano preliminare rispetto al merito della sussistenza della pretesa impositiva e alla conseguente regolazione dell’onere della prova.

2.3 – Il motivo è, inoltre, infondato, posto che è nullo l’atto impositivo per difetto di motivazione, con conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale faccia riferi nto alla documentazione allegata agli atti, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dal L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. V, 10 agosto 2010, n. 18532).

2.4 – E’, pertanto, consentito che l’Ufficio assolva l’obbligo di motivazione mediante l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali si è proceduto all’accertamento, ma devono essere esplicitate le specificazioni in concreto necessarie e le risultanze alle quali fare riferimento (Cass., Sez. V, 7 maggio 2014, n. 9810), per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, sia per consentire al contribuente di valutare opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass., Sez. V, 26 marzo 2014, n. 7056), sia per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11270), sia per consentire al giudice, da un lato, di individuare i luoghi specifici dell’atto oggetto di contestazione (Cass., Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9323), dall’altro, di effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10480).

2.5 – Il motivo è, inoltre, infondato quanto alla pretesa di piena prova a termini dell’art. 2700 c.c. degli accertamenti compiuti dagli agenti verbalizzanti circa l’entità dei ricavi risultanti dai movimenti in avere risultanti dagli estratti dei conti correnti del contribuente, posto che – come rileva il controricorrente – in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, laddove quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria (Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. I, 30 maggio 2018, n. 13679; Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24461).

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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