Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2640 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12114/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.S.S., elett.te domiciliata in Roma, alla via Agostino

Depretis n. 86, presso lo studio dell’avv. Mario Martinelli, che la

rapp.ta e difende come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Nonchè

Equitalia Nord S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede

in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 915/19/15 della Commissione Tributaria della

Lombardia, depositata in data 11/3/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 novembre 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 915/19/15, depositata in data 11 marzo 2015, non notificata, la Commissione Tributaria della Lombardia, decidendo quale giudice di rinvio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 157/5/2011 della CTP di Milano, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la quale era stato richiesto il pagamento delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, nella misura intera pari al 30% dell’imposta evasa, in considerazione del fatto che la contribuente, cui in data 28-7-2009 era stato notificato un avviso di liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastale a seguito della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, aveva provveduto al pagamento del dovuto, e delle sanzioni in misura ridotta, solo in data 9-11-2009, e quindi oltre il termine di gg 60 dalla notifica dell’accertamento;

3. la CTP di Milano aveva accolto il ricorso, ritenendo tempestivo il pagamento, per essere ad esso applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale; l’appello dell’Agenzia delle Entrate era stato dichiarato inammissibile, per tardività, con sentenza della CTR della Lombardia n. 118/6/2012, cassata con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 4018 del 2014, che aveva invece ritenuto la tempestività del gravame;

4. riassunto il giudizio, la CTR, aveva rigettato l’appello rilevando un difetto di motivazione della cartella impugnata, ritenuta insufficiente a giustificare le ragioni della pretesa impositiva, con assorbimento degli altri motivi;

5. avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 13 maggio 2015, affidato a due motivi. La parte contribuente ha resistito con controricorso, proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, consegnato per la notifica il 23 giugno 2015, e depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

Equitalia Nord S.p.a. rimaneva intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del L. n. 141 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.M. n. 321 del 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che nella cartella opposta era riportato sia il numero dell’atto rispetto al quale vi era stata la revoca delle agevolazioni, sia la specificazione che le sanzioni erano richieste per il tardivo pagamento del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, oltre i 60 gg dalla notifica dell’atto, sicchè doveva ritenersi ampiamente garantito il diritto di difesa della contribuente che infatti aveva contestato nel merito la debenza degli importi iscritti;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 55, della L. n. 742 del 1969, art. 1, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la sospensione feriale applicabile anche al termine fissato per il versamento della maggiori imposte;

3. eccepita l’inammissibilità del primo motivo per la formazione del giudicato interno, non avendo l’Agenzia censurato la pronuncia di primo grado sul difetto di motivazione della cartella nell’appello poi dichiarato tardivo, la contribuente con il ricorso incidentale condizionato denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, nonchè l’omessa pronuncia sull’inapplicabilità delle sanzioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e, insistendo sui motivi del ricorso di 1 grado ritenuti assorbiti, invoca la violazione del principio dell’affidamento e la sussistenza di una causa di non punibilità, per essere stata indotta in errore sui termini del versamento dalle avvertenze riportate in calce all’avviso e dal modello F23 precompilato ad esso allegato.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso va ritenuto ammissibile, dovendosi escludere che sulla questione della nullità della cartella per vizio di motivazione si sia formato un giudicato interno.

1.1 Va premesso che il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente e che sono privi del carattere dell’autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (Vedi Cass. n. 24358 del 2018 e 21566 del 2017), ed ancora che in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa. (Vedi Cass. n. 7499 del 2019 e n. 11322 del 2003).

1.2 Nella specie, rileva che il decisum della sentenza di primo grado, riportato nelle controdeduzioni, non trovava il suo fondamento sul difetto di motivazione della cartella, a cui è fatto solo un indiretto riferimento “ad abundantiam”, denunciandone la sinteticità ma non l’insufficienza; va pertanto escluso che tale argomentazione costituisse un capo autonomo della decisione che dovesse essere oggetto di specifico motivo di censura.

La CTP aveva infatti accolto il ricorso sulla base di una diversa motivazione, avendo ritenuta illogica la tesi dell’Ufficio secondo cui il pagamento dell’imposta sarebbe stato sottoposto ad un termine più ristretto, in quanto non soggetto a sospensione feriale, rispetto a quello concesso per la proposizione del ricorso e la definizione delle sanzioni, sul presupposto che la contribuente avesse prestato acquiescenza all’atto impositivo nel suo complesso.

2. Il primo motivo di ricorso risulta poi meritevole di accoglimento, con assorbimento del secondo.

2.1 Va osservato che, con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l’avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell’osservanza dell’obbligo dell’Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va effettuata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere: finalità consistenti, da un lato, nel porre a conoscenza il contribuente dell’an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall’altro, di delimitare le ragioni dell’Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (cfr. Cass. Sez. 5, n. 26458 del 04/11/2008, Rv. 605427 – 01).

Più specificamente, si è affermato che la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione, tenuto conto anche del principio di buon andamento dei pubblici uffici tutelato dall’art. 97 Cost., va “differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle afferenti norme per ciascun atto impositivo: tanto obbliga a distinguere, in particolare, tra l’atto (più semplificato) di mera liquidazione dell’imposta corrispondente a quanto dichiarato dal contribuente (…) e quello (richiedente, invece, un’adeguata motivazione) di vero e proprio accertamento di un’imposta non dichiarata o maggiore di quella dichiarata, quindi e comunque svincolata dalla dichiarazione per omissione od infedeltà della stessa” (Cass. Sez. 5, n. 13335 del 10/06/2009, Rv. 608522 – 01; cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 25329 del 28/11/2014, Rv. 633304 01).

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non potrà dunque condurre alla dichiarazione di nullità allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati (Vedi Cass. n. 9778 del 2017).

Si è anche precisato che nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, effettuata sulla base degli elementi indicati dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, ed al conseguente periodo di competenza, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato “ex lege” dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi. (Vedi Cass. n. 6812 e n. 8508 del 2019).

2.2 Alla luce di tali principi, che il Collegio intende ribadire, va evidenziato che l’atto qui impugnato, sulla base degli elementi rappresentati, aveva ad oggetto la mera liquidazione delle sanzioni, predeterminate per legge in misura del 30% dell’imposta evasa, conseguenti al tardivo pagamento dell’imposta, sicchè doveva ritenersi sufficiente, al fine di assolvere l’obbligo di motivazione, il semplice richiamo in essa contenuta all’atto rispetto al quale si era determinato l’omesso versamento (il n. (OMISSIS)), ben noto alla parte trattandosi di atto dalla stessa sottoposto a registrazione, alla norma applicata per determinarle (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13), ed alle ragioni della loro applicazione (pagamento tardivo oltre 60 gg), come confermato dal fatto che, sulla base di queste indicazioni, la contribuente aveva avuto ampia possibilità di articolare compiute difese nel merito.

3. Posto l’esplicito assorbimento nel giudizio di appello degli ulteriori motivi di merito fatti valere con il ricorso introduttivo su cui non vi è stata alcuna pronuncia, avendo la CTR ritenuto nulla la cartella per difetto di motivazione, il ricorso incidentale condizionato, seppure potenzialmente fondato (Vedi Cass. n. 745 del 2019), va necessariamente dichiarato inammissibile.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte “In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.” (Vedi Cass. n. 22095 del 2017 e n. 4130 del 2014), ed ancora “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.” (Vedi Cass. n. 19503 del 2018).

4. Per le suesposte considerazioni, accolto il primo motivo di ricorso, ed assorbito il secondo, dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per l’esame degli ulteriori motivi alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

4.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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