Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2640 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2640 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 29037-2010 proposto da:
ABBATE STEFANIA C.F. BBTSFN80B46G273S, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARBONELLI ANTONIO, giusta delea in
atti;
– ricorrente –

t2013
3649

contro

INVATEC S.P.A. 03363140173;
– intimata –

avverso la sentenza n. 444/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 05/02/2014

di

BRESCIA,

12.949,–3179MIC

depositata

il

23/10/2010

R.G.N.

I

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’estinzione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Il Consigliere estensore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 444/2010, in parziale riforma della
sentenza n. 30/10 del Tribunale di Brescia, condannava l’appellante INVATEC spa a corrispondere
all’appellata-appellante incidentale Abbate Stefania, le retribuzioni fino al 23 marzo 2010.
2. Il Tribunale aveva ritenuto nullo il termine apposto al contratto di somministrazione
concluso tra le parti il 2 maggio 2005.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Abbate Stefania,
prospettando due motivi di ricorso.
4. L’intimata società non ha svolto attività difensiva.
5. In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Abbate Stefania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Brescia n. 444 del 2010.
2. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
3. In data 4 dicembre 2013, il difensore di Abbate Stefania, giusta procura rilasciata a
margine del ricorso per cassazione, ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione,
atteso che il lavoratore aveva dichiarato di non aver ulteriore interesse alla definizione dello stesso.
4. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza non rileva ai fini dell’estinzione del
processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione (Cass., n. 21894 del 2009). La
rinuncia non ha infatti carattere “accettizio” – non richiede cioè l’accettazione della controparte per
essere produttiva di effetti processuali.
Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il
conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.
5. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del
processo mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata, che non si è costituita, nulla deve
disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma l’ 11 dicembre 2013

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