Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2640 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3074-2016 proposto da:

PAN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIA MAGGIOLO,

CONCETTA DONATACCI CIRELLI;

– ricorrente –

contro

C.G.M., D.D.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio

dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DELLE DONNE SANDRA;

– controricorrenti –

nonchè

sul ricorso proposto da:

C.G.M., D.D.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio

dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DELLE DONNE SANDRA;

– ricorrenti incidentali –

contro

PAN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIA MAGGIOLO,

CONCETTA DONATACCI CIRELLI;

avverso la sentenza n. 1101/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. PAN s.r.l. con atto notificato il 22 gennaio 2016, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1101/2014, pubblicata in data 22 dicembre 2014.

D.D.R. e C.G.M. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in due motivi notificato il 25 febbraio 2016.

PAN s.r.l. ha notificato controricorso per difendersi dal ricorso incidentale.

2. La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale spiegato da D.D.R. e C.G.M. e l’appello incidentale presentato da PAN s.r.l. contro la sentenza emessa in data 25 marzo 2008 dal Tribunale di Ancona (adito agli effetti dell’art. 30-bis c.p.c.), con cui, in accoglimento delle domanda formulata dagli attori D.D.R. e C.G.M. con citazione del 20 novembre 2001, era stata disposta la rimozione parziale della sopraelevazione del fabbricato di proprietà di PAN s.r.l., sito in (OMISSIS) – (OMISSIS), realizzata in contrasto con le distanze legali stabilite dalle n. t.a. del Piano Regolatore Generale e dal regolamento edilizio comunali e con il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.

D.D.R. e C.G.M. proposero appello, denunciando che il Tribunale avesse erroneamente accertato l’entità della sopraelevazione in misura inferiore rispetto a quella reale (pari a ml. 0,63) Anche la PAN s.r.l. avanzò gravame per denunciare, tra l’altro, che la sentenza di primo grado avesse erroneamente qualificato le opere da essa realizzate come sopraelevazione, essendosi trattato, piuttosto, di intervento di riqualificazione e ricomposizione tipologica, con modesto innalzamento del fabbricato e senza incremento volumetrico, il che avrebbe escluso la violazione della normativa sulle distanze, alla stregua, in particolare, dell’art. 22.4, comma 3, lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Modena.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.

La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.

3.1. Il primo motivo del ricorso principale della PAN s.r.l. lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 2-bis, della L.R. Emilia Romagna n. 17 del 2014, art. 30 della L.R. Emilia Romagna n. 20 del 2000, art. 7-ter, comma 3-bis e 3-ter, e la falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Ad avviso dei ricorrenti principali, la Corte d’appello, sul presupposto che l’intervento realizzato sull’immobile di Proprietà di PAN s.r.l. fosse qualificabile come sopraelevazione soggetta alle distanze tra costruzioni, non avrebbe tenuto conto delle deroghe al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 contenute nella citata normativa regionale.

Con il secondo motivo di ricorso, la PAN s.r.l. si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett c), e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. La Corte di Ancona avrebbe errato nel qualificare l’opera eseguita come sopraelevazione, e non come “riqualificazione e ricomposizione tipologica”, sul presupposto non corretto che tutti gli interventi atti a determinare incrementi di volumetria, eseguiti mediante sopraelevazione, integrino una nuova costruzione.

3.2.11 primo motivo del ricorso incidentale di D.D.R. e C.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, e dell’art. 115c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., per “omesso esame e/o errata valutazione di documenti allegati a prova, nonchè per difetto di coerenza fra fonti probatorie offerte e convincimento del giudice”. La censura, richiamando le relazioni redatte dal tecnico comunale geometra B.M., contesta l’emergenza di una diversa dimensione dell’innalzamento operato sul fabbricato.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di D.D.R. e C.G.M. censura la sentenza della Corte d’appello di Ancona per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 e dell’art. 115c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., “per errata valutazione e/o omesso esame di prove anche documentali per avere ritenuto provato l’aumento di altezza utile del piano sottotetto in parte alzando la quota del tetto e in parte abbassando le quote dei solai interni come affermato dal CTU, nonchè per il difetto di coerenza fra fonti probatorie offerte e il convincimento del giudice”.

4. Il primo motivo del ricorso della PAN s.r.l. allega questioni di fatto e di diritto nuove, conseguenti all’invocazione di uno “ius superveniens”, asseritamente dispiegante effetti sostanziali sul rapporto controverso, entrato in vigore nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione (18 giugno 2014) e la pubblicazione della sentenza d’appello (22 dicembre 2014).

Non può perciò chiedersi al ricorrente, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito di tale questione giuridica nuova, appunto perchè attinente a norma entrata in vigore dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni davanti alla Corte d’appello.

Ci si riferisce all’ipotizzata applicabilità della L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, art. 7-ter, commi 2-bis e 2 ter, aggiunto dalla L.R. 18 luglio 2014, n. 17, art. 30 secondo cui:

“3 bis. In attuazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2 bis (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui al D.M. Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all’articolo A-9 dell’allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell’edificio originario, anche in deroga al D.M. n. 1444 del 1968, artt. 7,8 e 9 nonchè con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all’art. 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”.

Per costante interpretazione giurisprudenziale, in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, sli consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive (tra le tante, Cass. Sez. 2, 26/07/2013, n. 18119).

Occorre dunque valutare la legittimità della costruzione oggetto di causa alla luce della vigenza della L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, art. 7-ter, commi 2-bis e 2 ter, aggiunti dalla L.R. 18 luglio 2014, n. 17, art. 30 (poi L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, art. 10).

Com’è noto, dopo l’introduzione dell’art. 2-bis TUE, da parte del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 30, comma 1, lett. a (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, sono ammesse deroghe delle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444 del 1968, vincolanti anche per le Regioni e le Province autonome, seppure alla condizione, più volte ribadita anche nella giurisprudenza costituzionale, che le stesse siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio” (ex plurumis, Corte Cost., sentenza n. 41 del 2017; sentenza n. 185 del 2016; sentenza n. 189 del 2016).

E’ perciò necessario cassare con rinvio la decisione di appello per verificare le condizioni di applicabilità del dedotto “ius superveniens”, effettuando i necessari accertamenti di fatto, non ottenibili o non indispensabili nella vigenza della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella entrata in vigore dopo il passaggio in decisione della causa in appello. Spetta del pari al giudice del rinvio valutare sia la rilevanza, sia la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la nuova normativa, denunciate in memoria da D.D.R. e C.G.M..

5. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe il secondo motivo dello stesso, nonchè i motivi del ricorso incidentale, giacchè tutti svolti nel presupposto dell’applicabilità della previgente disciplina e da riesaminare eventualmente alla luce dello “ius superveniens”.

La sentenza impugnata viene cassata, in ragione della censura accolta, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa alla luce dello “ius superveniens”, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il restante motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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