Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2640 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2640 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 23066/2013 proposto da:

C ,U e

Impresa Edile Santa Brigida di Ilio e Franco Raggi & C. S.a.s. in
Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Attilio Friggeri n.106, presso lo studio
dell’avvocato Tamponi Michele, rappresentata e difesa dagli
avvocati Cesaroni Massimo, Scarpelli Lorenzo, giusta procura a
margine del ricorso;
-ricorrente –

••.

contro
Comune di Firenze;
– intimato –

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 523/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 03/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

L’Impresa Edile Santa Brigida di Ilio e Franco Raggi e C. s.a.s. ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Firenze del 3 aprile 2013 che, nel giudizio di rinvio a
seguito della cassazione (con sentenza di legittimità n. 28432/2008)
di precedente sentenza della medesima Corte di merito (n.
262/2004), ha condannato il Comune di Firenze al risarcimento dei
danni in suo favore, in relazione ad un contratto di appalto tra le
parti, nonché al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ai
tre quarti delle spese del giudizio di merito, compensandole nel resto.
E’ denunciata violazione degli artt. 324, 384 c.p.c. e 2909 c.c.,
per avere il giudice di rinvio erroneamente deciso sulle spese del
primo e secondo grado del giudizio di merito i in violazione del
giudicato interno che si sarebbe formato sulla statuizione della
sentenza d’appello n. 262/2004 che aveva condannato il Comune
anche al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito,
statuizione che sarebbe rimasta intonsa, avendo la Cassazione
accolto il ricorso principale dell’Impresa Edile Santa Brigida, rigettato
il ricorso incidentale del Comune e rinviato alla Corte fiorentina di
liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Il ricorso è infondato. La cassazione della sentenza impugnata n.
262/2004 (con sentenza di legittimità n. 28432/2008) ha travolto
anche la statuizione accessoria, ivi contenuta, concernente le spese di
entrambi i gradi di merito. Pertanto, la sentenza di rinvio, ora
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RAGIONI DELLA DECISIONE

impugnata, ha ritualmente liquidato le spese del giudizio di
cassazione e di quelle dell’intero giudizio di merito, non essendosi
formato al riguardo alcun giudicato.
Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non
avendo il Comune di Firenze svolto attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per lege.
Roma, 12 settembre 2017.

Il Funzionario
Dott. s.sa Fabrizio

ario

Il Pt

‘te

P.Q.M.

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