Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2640 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24380/2015 proposto da:

C.M., rappresentato legalmente dai genitori CE.MA.

e S.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

DIEGO SENTER, in virtù di mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CA.MA., CA.ST., CO.NI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 101/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

emessa il 10/03/2015 e depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

Premesso:

Con sentenza 24.3.2015 n. 101 la Corte d’appello di Trento in parziale accoglimento dell’appello proposto da C.M. “rappresentato dai genitori” Ce.Ma. e S.E. e dai predetti rappresentanti “in proprio”, ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Ca.Ma. “rappresentato dai genitori” Ca.St. e Co.Ni., ha riformato la decisione di primo grado che, rigettando la domanda di risarcimento danni proposta dal Ce. nei confronti dei genitori del Ca., ai sensi dell’art. 2948 c.c., aveva condannato “in proprio” i genitori del danneggiato, anzichè “n.q. di rappresentati legali” del minore C.M., alla rifusione delle spese di lite Il Giudice di appello rilevando che la pronuncia di condanna alle spese dei “rappresentanti legali” in proprio non trovava giustificazione, in difetto di accertamento di gravi motivi, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., accoglieva il motivo di gravame principale annullando la statuizione impugnata, ed avendo i genitori del Ca. chiesto con impugnazione incidentale la corretta applicazione del regolamento sulle spese del primo grado, provvedeva a condannare C.M., come rappresentato dai genitori: 1) a rifondere le spese del primo grado; 2) a rifondere anche le spese del grado di appello.

La sentenza notificata in data 24.6.2015 è stata ritualmente impugnata per cassazione, con due mezzi, da C.M. “rappresentato dai genitori” Ce.Ma. e S.E., nonchè da questi ultimi “in proprio”.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Rilevato:

che alla adunanza è stato prodotto atto di rinuncia al ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, avv. Diego Senter, munito di procura speciale (rilasciata a margine del ricorso), e sottoscritta per accettazione dall’avv. Massimo Zanoni procuratore nel giudizio di appello degli attuali intimati;

che pertanto sussistono i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del giudizio, non dovendo disporsi sulle spese di lite non avendo svolto difese le parti intimate.

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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