Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 264 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 24/05/2019, dep. 09/01/2020), n.264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 366/2018 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Froldi Luca, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 731/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello del cittadino senegalese D.B. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., di rigetto del ricorso da egli proposto contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il giudice d’appello ha ritenuto tardivo l’appello proposto con citazione, piuttosto che con ricorso, poichè, anche applicando il principio di conservazione degli atti processuali, il deposito in cancelleria della citazione notificata era avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della ordinanza del tribunale, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), applicabile ai giudizi instaurati dopo il 1 ottobre 2015.

3. Il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, rispetto al quale il Ministero intimato non ha svolto difese.

4. Con ordinanza irterlocutoria n. 31208 del 3/12/2018 la Sezione 6-1 di questa Corte ha rinviato la causa in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, deducendo che tale disposizione – laddove prescrive che “in caso di rigetto la Corte di Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso” – utilizza il termine “ricorso” in senso atecnico, come categoria generale, senza intento innovativo rispetto al consolidato orientamento per cui il gravame va proposto con citazione, secondo il rito sommario di cognizione (Cass. 17429/2017).

6. Il ricorso va accolto, nei termini che si vanno ad illustrare.

7. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione.

Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al:principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità” (Sez.U, 08/11/2018 n. 28575; conf.Cass. 29506/2018, 32059/2018).

8. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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