Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 264 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 264 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: RORDORF RENATO

Data pubblicazione: 09/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 26666-2012 proposto da:
ASTON MARTIN ROMA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 27, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO PETILLO, che la rappresenta e
difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (Direzione e Coordinamento di
Equitalia s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato VARI’
PASQUALE, che la rappresenta e difende, per delega in

– controrícorrente nonchè contro

FALLIMENTO n. 169/12 della ASTON MARTIN ROMA S.R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 4772/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 01/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
uditi gli avvocati Francesco PETILLO, Pasquale VARI’;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

calce al controricorso;

Esposizione del fatto
Il 15 marzo 2012 il Tribunale di Roma, accogliendo un ricorso di
Equitalia Sud s.p.a., dichiarò il fallimento della Aston Martin Roma s.r.l. Il
reclamo proposto dalla società fallita fu rigettato dalla Corte d’appello di
Roma con sentenza depositata il 1 ottobre 2012.
Detta corte, oltre ad escludere il vizio di notificazione del ricorso per
fallimento di cui si era doluta la reclamante, ritenne infondata l’eccezione

reclamante per avere essa deliberato il trasferimento della propria sede
sociale in Francia prima della presentazione del ricorso per fallimento: e
ciò sia in quanto non v’era prova che all’iscrizione di tale trasferimento di
sede nel registro delle imprese italiano avesse corrisposto analoga
iscrizione nel registro francese, sia in quanto non risultava che il centro
principale degli interessi della società Aston Martin Roma fosse stato
effettivamente spostato dall’Italia alla Francia.
Avverso questa sentenza la Aston Martin Roma ha proposto ricorso per
cassazione deducendo due motivi di doglianza, volti rispettivamente ad
eccepire il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma, in
favore di quello di Latina, ed il difetto di giurisdizione del giudice italiano in
favore di quello francese.
La Equitalia Sud ha resistito con controricorso, illustrato poi anche con
memoria, mentre nessuna difesa ha svolto la curatela del fallimento.

Ragioni della decisione
1. In ordine logico deve essere esaminato anzitutto il secondo motivo di
ricorso, che mette in discussione la possibilità per il giudice italiano di
dichiarare il fallimento della società Aston Martin Roma, avendo essa
trasferito in Francia la propria sede in epoca anteriore all’instaurazione del
procedimento volto a farla dichiarare fallita.
Il motivo di ricorso appare però inammissibile.
La corte d’appello ha infatti rigettato l’eccezione di difetto di
giurisdizione per due autonome ragioni, ciascuna delle quali prospettata
come decisiva.
La prima ratio decidendi attiene al regime di pubblicità legale da cui
dipende l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento della sede legale
delle società iscritte nel registro delle imprese. L’argomento adoperato
3

di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalla medesima

dalla corte territoriale a questo riguardo è imperniato sul disposto dell’art.
25 delle legge n. 218 del 1995 ed a questo riguardo la sentenza
impugnata così si esprime: “i trasferimenti della sede statutaria in altro
Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi
di detti Stati interessati; circostanza di cui non v’è alcuna prova”, giacché
non risulta “che in Francia sia avvenuto il riconoscimento del trasferimento
tramite l’iscrizione della stessa quale società operante in quello Stato”

l’iscrizione nel registro dell& imprese di Latina della delibera con cui la
Aston Martin Roma avrebbe inteso trasferire la propria sede in Francia
sarebbe illegittima (di talché ne è stata chiesta in seguito la cancellazione
ad opera della Camera di commercio di Roma) e che quindi bene ha fatto il
tribunale a disapplicarla ed a dichiarare il fallimento di detta società
prescindendo da quell’iscrizione.
Una seconda ed autonoma ratio decidendi dell’impugnata sentenza
(introdotta dall’espressione “d’altro canto”), basata sul disposto dell’art. 9
della legge fallimentare e dell’art. 3 del regolamento Ce n. 1346/2000, si
riferisce invece all’ubicazione effettiva del centro principale di interessi
della società reclamante, che la corte d’appello ha escluso sia stato
davvero trasportato dal territorio italiano a quello francese, con la
conseguente irrilevanza del trasferimento meramente formale della sede
legale della società all’estero ai fini dell’individuazione del giudice fornito di
giurisdizione.
La ricorrente censura unicamente questa seconda

ratio decidendi,

insistendo nel sottolineare come la delibera di trasferimento della propria
sede in Francia sia stata iscritta nel registro delle imprese di Latina in data
anteriore alla presentazione della richiesta di fallimento e nel negare che
sia stato in alcun modo comprovato il carattere fittizio di tale
trasferimento, onde la corte territoriale non avrebbe potuto superare la
presunzione di corrispondenza del centro principale degli interessi della
società con la sua sede legale. Nulla però nel ricorso si dice quanto alla
prima ed autonoma ragione per la quale, come s’è visto, il giudice
d’appello ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, ossia sul fatto
che non è provata l’iscrizione nel registro delle imprese francese della
delibera di trasferimento della sede in quello stato.

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(sentenza impugnata: pag. 3). La corte d’appello deduce da ciò che

Tanto basta a rendere inammissibile il motivo di ricorso in esame, in
forza del principio, da gran tempo ben consolidato nella giurisprudenza di
questa corte, secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di
ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse,
la censura relativa alle altre, giacché tale censura, essendo divenuta

in nessun caso l’annullamento della sentenza medesima.
2. Resta ancora da esaminare il primo motivo di ricorso, che attiene alla
competenza e si riassume nel rilievo per cui la dichiarazione di fallimento
avrebbe potuto essere pronunciata non già dal Tribunale di Roma, bensì
da quello di Latina, perché in quest’ultima città era stata trasferita la sede
sociale, da Roma, il giorno precedente il preteso ulteriore trasferimento
della stessa sede all’estero, con atto ritualmente iscritto nel locale registro
delle imprese.
La censura non ha fondamento.
L’art. 9, comma 2, della legge fallimentare (come modificato dal d. Igs.
n. 5 del 2006) espressamente stabilisce che il trasferimento della sede
dell’impresa del debitore, quando sia avvenuto nell’anno precedente la
proposizione del ricorso per fallimento, non rileva ai fini della competenza
territoriale del giudice chiamato a provvedere su detto ricorso. Nel caso in
esame, come la stessa ricorrente riferisce, il ricorso per dichiarazione di
fallimento fu depositato da Equitalia Sud nella cancelleria del Tribunale di
Roma il 7 novembre 2011, mentre la deliberazione di trasferimento della
sede sociale della Aston Martin Roma da Roma a Latina era stata iscritta
nel registro delle imprese tenuto dalla locale Camera di commercio il 1
febbraio 2011: quindi meno di un anno prima della presentazione della
richiesta di fallimento. Il che rende tale trasferimento di sede irrilevante, a
prescindere da ogni considerazione sulla sua effettività, ai fini della
competenza territoriale, destinata a restare comunque incardinata nella
circoscrizione del Tribunale di Roma.
3. Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente al
rimborso della spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate
come in dispositivo.

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definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento,
in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 4.200,00 (di cui 200,00 per esborsi), oltre agli accessori di
legge.
Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2013
Il presidente

L’est nsor

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