Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 264 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 29/11/2010, dep. 07/01/2011), n.264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI SPA,

(OMISSIS), in persona del Procuratore speciale Avv. T.

B. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 15,

presso lo studio dell’avvocato PESATURO ATTILIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., (OMISSIS), M.L.,

(OMISSIS), P.A., (OMISSIS), in

proprio e quali eredi (rispettivamente moglie e genitori) del sig.

R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, LGO LA LOGGIA

33, presso lo studio dell’avvocato FOLGARELLI SANDRO, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ER F.S. COLLETTIVAMENTE IMPERSONALMENTE, F.

S., F.A., A.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2861/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 19/01/2006, depositata il

14/06/2006; R.G.N. 3136/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MICHELE PONTECORVO per delega Avvocato ATTILIO

PESATURO;

udito l’Avvocato SANDRO FOLGARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. In esito a un sinistro stradale nel quale il motociclista decedeva, i suoi eredi ( R., P., M.) agivano per il risarcimento del danno nei confronti degli eredi ( F.) dell’automobilista (deceduto nelle more per ragioni indipendenti dal sinistro) e dell’assicurazione (Nuova Tirrena s.p.a.).

L’assicurazione e i F. (contumaci) venivano condannati in solido in primo grado.

Il giudice di secondo grado, adito dall’assicurazione – nella contumacia dei F., e su eccezione (del difetto di rappresentanza processuale e di conseguente vizio della procura ad litem dell’assicurazione) precisata dai convenuti, eredi di R., nella comparsa conclusionale – rimetteva la causa sul ruolo per la produzione della procura speciale conferita al rappresentante dell’ente, dell’atto costitutivo e dello statuto della societa’.

Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, acquisiti i documenti prodotti dall’assicurazione, la causa veniva decisa con sentenza del 14 giugno 2006, che dichiarava inammissibile l’appello.

1.1. La sentenza ha fondato l’inammissibilita’ dell’appello su due argomentazioni.

Con la prima, si sostiene la rilevabilita’ d’ufficio del difetto della procura ad litem dell’assicurazione, conferita all’avvocato (in primo grado, anche per l’appello) da parte di un procuratore speciale della societa’, senza l’indicazione della fonte del conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale da parte dell’assicurazione e senza la produzione di tale documentazione, e si afferma di aderire all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tali casi sarebbe stata impedita l’instaurazione del rapporto processuale.

Con la seconda argomentazione, il giudice – alla luce della documentazione prodotta – ritiene inesistente o nulla la procura ad litem rilasciata dal procuratore speciale della societa’ all’avvocato, per essere stato tale procuratore speciale nominato dall’amministratore delegato-direttore generale della societa’, che non aveva il potere di nominare procuratori speciali per la cause civili.

2. L’assicurazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, formulando i prescritti quesiti.

Hanno resistito con controricorso gli eredi di R.. Gli eredi F., ritualmente intimati, non si sono costituiti.

La ricorrente e i contro ricorrenti hanno presentato memoria.

3. I motivi sono inammissibili e il ricorso va rigettato.

Con il secondo motivo si deduce che sarebbe stata necessaria la querela di falso rispetto all’atto notarile di conferimento della procura speciale; con il terzo l’omessa motivazione per aver ritenuto rilevabile d’ufficio un’eccezione rispetto a un documento per cui sarebbe stata necessaria la querela di falso, sempre in riferimento all’atto notarile di conferimento della procura speciale.

Entrambi i suddetti motivi non sono pertinenti perche’ non e’ proprio in discussione la procura speciale rilasciata tramite notaio dal rappresentante legale al procuratore speciale. Si discute, invece, della mancanza del potere del rappresentante legale di nominare procuratori speciali per quel tipo di controversie.

Il primo e il quarto motivo, che possono essere trattati unitariamente essendo strettamente connessi, deducono, inammissibilmente, l’omissione (il primo) e la contraddittorieta’ (il quarto) della motivazione, in riferimento a un vizio di procedura in cui la Corte di merito sarebbe incorsa, discutendosi della legittimazione processuale del procuratore speciale, che ha conferito il mandato ad litem, incidente sulla valida costituzione del giudizio di appello. Vizio, quindi, che si sarebbe dovuto far valere attraverso motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Infatti, la questione processuale puo’ porsi in riferimento: ad un’erronea interpretazione della norma processuale in astratto; alla sua omessa applicazione alla vicenda processuale cui doveva essere applicata; alla erronea sussunzione di un fatto processuale sotto di essa pur esattamente interpretata in astratto; ad una ricostruzione del fatto processuale erronea e, quindi, al conseguente errore di sussunzione di esso sotto la norma processuale. Ma, ognuna di queste ipotesi non e’ riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, perche’ questo attiene alla ricostruzione della c.d. quaestio facti e perche’ la Corte di cassazione e’ giudice del fatto processuale nella sua interezza e non con le limitazioni indicate nell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in motivazione, Cass. n. 4329 del 2009).

D’altra parte, la giurisprudenza di legittimita’ e’ consolidata nell’escludere un autonomo rilievo all’art. 360 c.p.c., n. 5 in riferimento alla violazione della giurisdizione e, quindi, di una norma del procedimento (da ultimo Cass. n. 24009 del 2007 e a partire da S.U. n. 4369 del 1977) e si e’ piu’ volte pronunciata univocamente nel senso di escludere la deducibilita’ della violazione dell’art. 112 c.p.c. come vizio di motivazione (Cass. n. 604 del 2003).

Nel caso di specie, il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in uno con l’omessa motivazione, ed in realta’ lamenta il difetto di motivazione della decisione impugnata nella parte in cui non prende in esame un punto (n. 33) della delibera del CdA della assicurazione, il quale, secondo la valutazione del ricorrente, avrebbe consentito di ritenere che l’amministratore delegato aveva il potere di nomina di procuratori speciali anche per la cause civili.

Il quarto motivo deduce la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza nella parte in cui, da un lato, ritiene integrato il difetto di rappresentanza processuale per la mancata giustificazione dei poteri del procuratore speciale di conferire il mandato ad litem, mancanza che avrebbe impedito la valida costituzione del rapporto processuale, dall’altro esclude l’esistenza di tali poteri sulla base dell’analisi della documentazione (nn. 29 e 30 della delibera del CdA), prodotta nella fase di appello, in adempimento della richiesta del giudice, proprio a giustificazione di tali poteri.

In ogni caso, dall’esame degli atti, consentita al giudice di legittimita’ dalla deduzione di un error in procedendo (anche se nella specie, come si e’ visto, tale errore non e’ stato correttamente dedotto) risulta che il rappresentante legale della societa’ non aveva il potere di nominare procuratori speciali per le controversie civili (n. 29 della delibera), ma solo per le controversie penali e per le azioni civili esercitate nel processo penale (n. 30 della stessa delibera). Ne’ tale potere avrebbe potuto essere fondato sul successivo n. 33 della delibera (come sostiene la ricorrente). Questo numero infatti, nel prevedere in capo al rappresentante legale il potere “di nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti nell’ambito dei propri poteri” e’ chiaramente una disposizione di chiusura, che non puo’ ricomprendere quei rapporti (come quelli relativi ai processi civili di cui al n. 29) espressamente regolati nel numero precedente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la Nuova Tirrena Spa al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 12.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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