Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 264 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 05/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 05/01/2022), n.264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3430-2021 proposto da:

S.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO FERRERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1464/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da S.V., cittadino ucraino, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere abbandonato il proprio paese, per paura di essere reclutato avendo ricevuto la cartolina precetto.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha escluso che la richiesta di protezione internazionale potesse essere giustificata dalla storia personale del richiedente ovvero dalla situazione politico-generale dell’Ucraina. La Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 5 e art. 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere reso motivazione solo apparente sulla credibilità del ricorrente, in violazione dei canoni ermeneutici di legge, nonché dei propri doveri di indagine individuale della domanda e di cooperazione istruttoria e per omesso esame della plausibilità e credibilità estrinseca delle dichiarazioni rese, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b) e art. 14, comma 1, lett. b) e c) nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis, per insufficiente indagine istruttoria e omesso esame di un fatto determinante quale la situazione di grave instabilità e violenza generalizzata che caratterizza tutto il paese di origine del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10, comma 4, e art. 19, comma 1 (nella versione vigente ratione temporis) come interpretati dalla giurisprudenza della Suprema Corte sentenza n. 4455/18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il primo motivo è inammissibile, perché contesta il giudizio di non credibilità che è un giudizio discrezionale di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato, come nella specie.

Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta genericamente l’accertamento di fatto sulla situazione generale dell’Ucraina che la Corte d’appello ha espresso sulla base delle fonti consultate che il ricorrente censura, ma in termini di mero dissenso.

Il terzo motivo è inammissibile, perché la contestazione sulla protezione umanitaria è generica e mira ad una nuova valutazione della vicenda.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

 

 

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