Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26399 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11628-2019 proposto da:

DURINI 19 SAS DI C.F. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 52, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO GRASSETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO

D’ANDREA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4242/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 La soc. Durini 19 sas di C.F. & C. proponeva, con procedura catastale Docfa, l’attribuzione all’unità immobiliare sita in (OMISSIS), censita in Catasto Fabbricati al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub 774, della categoria catastale A/2 (civile abitazione), con rendita di Euro 1.482,23. L’Amministrazione finanziaria con avviso di accertamento rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria A/1 (abitazione signorile) con determinazione della rendita in Euro 1.572,61.

2 La società impugnava l’avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Como rigettava il ricorso confermando la correttezza della rettifica effettuata dall’Ufficio; sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello osservando: a) che l’atto di accertamento risultava sufficientemente motivato in quanto riportava gli stessi elementi conosciuti dal contribuente e contenuti nella denuncia Docfa, b) che l’avviso di rettifica non si fondava sul D.M. 2 agosto 1969, ma teneva conto non solo della comparazione con le unità immobiliari similari ma anche dell’ubicazione dell’immobile in zona centralissima, delle caratteristiche e dello stato di manutenzione.

4. Avverso la sentenza della CTR a soc. Durini 19 sas di C.F. & C. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. La ricorrente depositava memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico complesso motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 115 c.p.c., D.M. n. 701 del 1994, art. 1,D.L. n. 70 del 1988, art. 22, conv. in L. n. 154 del 1988, del D.P.R. n. 1142 del 1949 e del D.M. n. 53 del 1969, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., art. 1, comma 1, n. 4; in particolare la società Durini 19 sas di C.F. & C. lamenta: 1) che la CTR non avrebbe rilevato la generica motivazione dell’avviso di accertamento fondato sul riferimento ad una sola unità immobiliare che non aveva le caratteristiche simili mentre non era stato considerato che nella medesima zona esistevano numerosi fabbricati accatastati in A2, A3 e A4 ed inoltre non si era tenuto conto dei parametri e dei criteri per qualificare l’abitazione come “di lusso” indicati dal D.M. 2 agosto 1969; 2) che l’impugnata sentenza aveva totalmente pretermesso, in violazione dell’art. 115 c.p.c., i fatti e gli elementi indicati nella perizia di stima.

2 II motivo è infondato.

2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr. Cass. 12497/2016, 12425/2018 e 31586/2019) “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994, (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

2.2 Nella fattispecie l’attribuzione della categoria A1 rispetto alla A2 proposta dal contribuente si fonda su elementi di fatto forniti dal privato nell’ambito di una procedura partecipata quale è quella prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994.

2.3 Le esigenze del pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente risultano pienamente soddisfatte tenuto conto che il riclassamento è stato operato sulla base elementi quali consistenza, anno di costruzione caratteristiche strutturali, superficie che non risultano essere stati oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, le cui doglianze si sono incentrate piuttosto sulla valutazione tecnica espresse, dal proprio consulente degli elementi di fatto oggetto della procedura DOCFA che hanno portato all’attribuzione della categoria A1 rispetto alla proposta categoria A2.

2.4 L’impugnata sentenza nell’affermare che “come già rilevato dai primi giudici, l’avviso risulta sufficientemente motivato, riporta gli stessi elementi conosciuti dalla ricorrente e riportati nella DOCFA, la rettifica riguarda solo una valutazione tecnica, quest’ultima ampiamente contestata dalla società, come si evince dai motivi del ricorso introduttivo e atto di appello” ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

2.5 Con riferimento al dedotto omesso esame degli elementi addotti dalla ricorrente per sostenere l’assoggettamento dell’unità immobiliare alla categoria A2, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di seconde cure hanno esaminato ed apprezzato le risultanze della perizia di fatto reputando le stesse, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei restretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non idonee ad inficiare gli accertamenti contenuti nell’avviso.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

– rigetta il ricorso.

– condanna la soc. Durini 19 sas di C.F. & C. alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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