Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26398 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26398 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 6652-2010 proposto da:
MARCECA GIUSEPPE

C.F.

MRCGPP49C04G273R,

GAZZANO

ENRICO, GRANDE GIUSEPPE, CAUDA MARCO, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO
2013

ROSSI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2787

contro

AMT

AZIENDA MOBILITA’

TRASPORTI

S.P.A.

C.F.

03783930104, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 26/11/2013

tempore,

elettivamente

LUNGOTEVERE

MICHELANGELO

domiciliata
9,

presso

in

ROMA,

lo

studio

dell’avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSIO
CESARE, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

522/2009 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 16/09/2009 R.G.N. 125/20080-jr 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

03/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;
udito l’Avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi Marceca Giuseppe, Cauda Marco, Gazzano
Enrico e Grande Giuseppe convennero in giudizio la AMT – Azienda

come AMT), con sede in Genova, assumendo che, nello svolgimento
delle loro mansioni di autisti alle dipendenze delle convenuta,
avevano prestato la propria attività lavorativq. anche nei giorni
dedicati al riposo settimanale, sebbene il ciclo lavorativo delineato
negli accordi collettivi aziendali prevedesse turni basati su cinque
giorni di servizio ed un giorno di riposo; avevano inoltre prestato
servizio per più di sei giorni consecutivi, a seguito dei riposi lavorati
nel medesimo periodo; chiesero quindi del danno patito in relazione
ai periodi di prestazione lavorativa superiore ai sei giorni e
dell’ulteriore danno risarcibile connesso alla perdita dei riposi.
Il primo Giudice respinse le domande, ad eccezione, per i soli
Marceca e Cauda, di quella relativa al pagamento delle indennità
previste dall’art. 14 dell’Accordo Integrativo del 1997.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 1°.7 – 3.8.2009,
rigettò gli appelli, previa riunione dei medesimi.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:
– in base alle acquisite risultanze probatorie era risultato che la
prestazione di lavoro da parte degli autisti AMT nelle giornate
destinate al riposo periodico era sempre stata basata su criteri di
preventiva disponibilità e di pieno consenso da parte dei conducenti,

3

Mobilità e Trasporti spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche

che rispondevano volontariamente ad un interpello sulla loro
disponibilità diramato dal controllore dell’autorimessa;
– pertanto, anche a ritenere la illegittimità delle prestazioni

stabilite dall’art. 2126 cc e, cioè, la remunerazione del lavoro svolto e
non già il risarcimento dei danni, che non potrebbero ascriversi a
esclusiva responsabilità aziendale;
– neppure era ravvisabile un comportamento colposo del datore di
lavoro sulla base dell’ari 2087 cc, che obbliga il datore di lavoro a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, poiché
un tale obbligo di intervento avrebbe potuto configurarsi solo nel
caso in cui le prestazioni (ritenendosi per l’id quod plerumque accidit
che una sola prestazione o poche prestazioni non siano di per sé
idonee a determinare danno alcuno, tanto più se la prestazione è
richiesta dal lavoratore) fossero state in numero tale da imporgli il
doveroso controllo richiesto dalla citata disposizione;
– ma le prestazioni effettuate, cioè i periodi consecutivi di lavoro
superiori a sei giorni, dovevano considerarsi dei tutto sporadiche
tenuto conto del numero di volte in riferimento all’anno e del numero
complessivo delle prestazioni nei dieci anni (Marceca 4 nel 1995, 10
nel 1996 e 7 nel 1999; Gazzano 2 nel 1999, 7 nel 2002 e 1 nel 2003;
Cauda 6 nel 1996, 8 nel 1999, 3 nel 2000 e 1 nel 2002; nessuno per
Grande);

4

espletate, le uniche conseguenze non potrebbero essere che quelle

-

nessuna responsabilità contrattuale per inadempimento poteva

quindi imputarsi ad AMT e quindi nessun danno poteva
conseguentemente essere risarcito;
era invece risultato che l’AMT, nelle giornate lavorative di cui

sopra, come rilevato dalle sentenze di primo grado, aveva
corrisposto la retribuzione maggiorata secondo la contrattazione
collettiva;
– infatti i ricorrenti avevano diritto al pagamento delle ore
effettivamente lavorate, con la maggiorazione del lavoro festivo, oltre
al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente lavorate
(ove il servizio prestato fosse stato inferiore all’orario normale
giornaliero) per ogni riposo lavorato che non avesse comunque fatto
venire meno il numero di almeno 52 giorni di riposo annui e ciò
indipendentemente dal fatto che il mancato riposo avesse oppure no
costretto il ricorrente a lavorare oltre sei giorni consecutivi;
– sotto diverso profilo nessun risarcimento poteva spettare per gli
asseriti danni biologici ed esistenziali: questi ultimi erano esclusi
proprio dalla volontarietà e non obbligatorietà della prestazione resa,
mentre, quanto al primo, oltre a quanto sopra detto, non vi erano
allegazioni per ritenere avvenuta una violazione della sfera psicofisica, se non ricorrendo ad una inammissibile presunzione iuris et de
jute, ma con ciò disattendendo l’insegnamento della Suprema Corte

che richiede precise, allegazioni fattuali;

per quanto riguardava invece i casi limitati in cui erano stati

intaccati i 52 riposi costituzionalmente garantiti (ricorsi Cauda e

Marceca, essendoci stata rinuncia da parte degli altri lavoratori alle
relative domande), il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del
CCNL (da ritenersi ancora in vigore in assenza di esplicito accordo

aggiunta al trattamento sopra riportato per i riposi lavorati,
un’indennità di natura risarcitoria.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Marceca
Giuseppe, Cauda Marco, Gazzano Enrico e Grande Giuseppe hanno
proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi e illustrato
con memoria.
L’intimata AMT – Azienda Mobilità e Trasporti spa ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità del mandato
ad litem, sollevata dalla controricorrente, è infondata, risultando a
margine del ricorso la procura speciale sottoscritta dai quattro
ricorrenti e la pedissequa autentica del difensore.
2. Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione e
violazione degli artt. 112 e 113 cpc, i ricorrenti deducono che la
sentenza impugnata, nell’individuare il numero dei periodi
consecutivi di lavoro superiori a sei giorni, avrebbe trascurato i dati
da essi riportati, in concreto determinandolo in misura largamente
inferiore a quella effettiva.

6

tra le parti regolante la materia), che all’art. 14 prevede in tali casi, in

Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto
(art. 36 Costituzione; artt. 2107, 2108 e 2109 cc), nonché vizio di
motivazione, i ricorrenti deducono che:

renderne lecita la perdita ed escludere la sussistenza di un danno
risarcibile, stante l’irrinunciabilità del diritto al riposo settimanale;
l’elevato numero dei riposi lavorativi effettuati rendeva inoltre
evidente il fatto che la parte datoriale vi ricorresse in maniera
sistematica, incentivando tale prassi;
il concetto della periodicità del riposo non poteva ritenersi
compatibile con il raggruppamento delle giornate ad esso dedicate,
pur di non scendere al disotto del numero minimo di 52 riposi
periodici nell’arco di una anno; la violazione del divieto della
prestazione svolta nei giorni successivi al sesto comportava la
responsabilità contrattuale del datore di lavoro ed aveva sempre e
comunque una portata usurante.
Con il terzo motivo denunciando la violazione di plurime norme di
CCNL e degli artt. 1362 e ss cc in relazione all’art. 36 della
Costituzione, nonché vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che
le norme del CCNL e dell’Accordo del luglio 1997 non contengono
discipline, né tanto meno deroghe, relativamente al principio della
periodicità settimanale del riposo.
Con il quarto motivo, svolto in via subordinata, i ricorrenti
eccepiscono la nullità degli artt. 16 e 17 CCNL del 1976 e dell’art. 14
dell’Accordo del luglio 1997, per violazione dell’art. 36 della

7

il consenso prestato dal lavoratore alla perdita del riposo non poteva

Costituzione, nell’ipotesi che si dovesse ritenere che le stesse
disciplinino la perdita del turno settimanale di riposo.
Con il quinto motivo, svolto in via di ulteriore subordine, i ricorrenti

anteriore alla sua entrata in vigore e a quello successivo alla sua
scadenza.
Con il sesto motivo, deducendo violazione dell’art. 14 del contratto
collettivo del luglio 1997 e degli artt. 1362 e ss cc in relazione all’art.
36 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, i ricorrenti
deducono che la relativa previsione non avrebbe potuto trovare
applicazione nei casi all’esame, essendo finalizzate a regolare
ipotesi eccezionali, determinate da speciali esigenze di servizio.
Con il settimo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, i ricorrenti deducono il loro diritto al risarcimento del danno
subito per la prestazione lavorativa protratta per oltre sei giorni e
contestano che il danno esistenziale sia escluso dalla volontarietà
delle prestazioni effettuate nel periodo di riposo, essendo la prova
del danno derivante dalla lesione di un diritto fondamentale oggetto
di presunzione assoluta ed avendo comunque essi ricorrenti svolto al
riguardo specifiche deduzioni istruttorie; il diritto al risarcimento del
danno da usura psicofisica deriva dalla responsabilità contrattuale
del datore di lavoro ed è come tale soggetto a prescrizione
decennale, spettando comunque anche nell’ipotesi che si ritenga
che il credito per il lavoro prestato nel settimo giorno e in quelli
successivi abbia natura retributiva e non risarcitoria; doveva altresì

8

eccepiscono l’inapplicabilità dell’Accordo del luglio 1997 al periodo

escludersi che, come sostenuto nella sentenza di primo grado
relativa al Gazzano, il disagio per la perdita del riposo potesse
trovare ristoro nell’applicazione del divisore 26 nel calcolo della

Con l’ottavo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cpc,
nonché vizio di motivazione, si deduce che i ricorrenti Gazzano e
Grande non avevano rinunciato alle domande di cui ai punti 1 e 2
delle conclusioni del giudizio di primo grado, ma soltanto a quelle di
cui ai punti 3 e 4 delle medesime conclusioni relativi al pagamento
delle indennità previste dall’art. 14 dell’Accordo del luglio 1997.
3. I motivi da 1 a 7 possono essere esaminati congiuntamente,
concernendo profili fra loro connessi, aventi ad oggetto la questione
della disciplina legale e contrattuale del riposo oltre il sesto giorno
lavorativo.
3.1AI riguardo i ricorrenti assumono l’incondizionato diritto al
risarcimento del danno in tutti i casi in cui gli stessi avrebbero
lavorato per oltre sei giorni lavorativi.
L’assunto non è però in linea con il condiviso orientamento di questa
Corte, secondo cui l’attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria
spetta per la perdita definitiva del riposo, ove cioè non fruito neppure
in un arco temporale maggiore di sette giorni (cfr, Cass., n.
704/1999, nonché le altre ivi richiamate e le numerose successive
conformi).
Ancora la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire
che la fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo

9

retribuzione giornaliera.

compensativo non può essere equiparata a quella del riposo
compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni, atteso che una
cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione

della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo; e, in
questa seconda ipotesi (ove non sia consentita, dalla legge e dal
contratto, una deroga al principio che impone la concessione di un
giorno di riposo dopo sei di lavoro), il compenso sarà dovuto a
norma dell’art. 2126, comma secondo, cc, che espressamente gli
attribuisce natura retributiva, salvo restando il risarcimento del danno
subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa
del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura
personale (cfr, Cass., n. 9009/2001).
3.2 Ciò premesso deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità, per

violazione del principio di autosufficienza, del primo motivo di ricorso,
sia perché, nell’indicare il numero (superiore a quello accertato dalla
Corte territoriale) dei casi di lavoro asseritamene prestati oltre il
sesto giorno, i ricorrenti si limitano a richiamare le tabelle al riguardo
prodotte, senza riportare analiticamente, per ciascuno di essi, i
periodi di asserita prestazione lavorativa per più di sei giorni
consecutivi, sia perché non specificano affatto se e in quali casi vi
fosse o meno stata la perdita definitiva del riposo.
Dal che discende l’irretrattabilità dell’accertamento svolto al riguardo
dalla Corte territoriale e, al contempo, alla luce dei principi sopra

10

retributiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto

richiamati, l’applicabilità del compenso ai sensi dell’art. 2126, comma
2, cc, in linea con quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.
3.31 ricorrenti non hanno inoltre riprodotto nel ricorso il contenuto

violazione, ovvero la nullità, o l’inapplicabilità o la pertinenza soltanto
ad ipotesi eccezionali, il che determina l’inammissibilità delle censure
svolte al riguardo.
3.4Quanto al ristoro degli eventuali danni non patrimoniali (ivi
comprendendosi quello biologico ed alla vita di relazione), in
aggiunta alla maggiore remunerazione spettante in considerazione
della superiore gravosità del lavoro svolto oltre il sesto giorno
consecutivo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità il preteso danneggiato è tenuto ad allegarne ed a provarne
la sussistenza nei suoi caratteri naturalistici (cfr, ex plurimis, Cass.,
nn. 5207/2003; 6572/2006); il che i ricorrenti assumono solo
genericamente di aver fatto attraverso la formulazione di deduzioni
istruttorie di cui non riproducono il contenuto, rendendo così
inammissibili le censure svolte al riguardo.
3.51 motivi all’esame non possono pertanto trovare accoglimento,
restando assorbiti dalle considerazioni che precedono i profili di
doglianza inconciliabili con i suesposti principi di diritto o attinenti a
questioni che, pur trattate nella sentenza impugnata, restano
superate dall’applicazione dei detti principi.
4. Quanto all’ottavo motivo di ricorso, lo stesso si riferisce al
riconoscimento da parte della Corte territoriale della correttezza

delle clausole della contrattazione collettiva di cui assumono la

dell’attribuzione del compenso di cui all’art. 14 CCNL ai ricorrenti
Cauda e Marceca da parte del primo Giudice e all’intervenuta
rinuncia degli altri lavoratori (quindi del Gazzano e del Grande) alle

Nello svolgimento del motivo si afferma che il Gazzano e il Grande
hanno rinunciato alle domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni,
concernenti proprio il pagamento delle indennità di cui all’art. 14
dell’Accordo del luglio 1997, il che appare in linea con quanto
ritenuto dalla Corte territoriale appunto in ordine alla portata della
intervenuta rinuncia.
La Corte territoriale, peraltro, nel decidere in merito alla fondatezza
delle altre domande, non ha distinto le posizioni del Gazzano e del
Grande da quelle del Cauda e del Marceca, sicché al riguardo
appare insussistente la pretesa violazione del principio di
corrispondenza fra il chiesto il pronunciato.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.100,00 (tremilacento), di cui euro
3.000,00 (tremila) per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

relative domande.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA