Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26398 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18400-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALOGERO TERMINE

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2520/2014 della CORTE D’APPELLO di PALI ARMO

del 18/12/2014, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Cataldo Maria De Benedictis difensore della

controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 2520/2014 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l’istituto previdenziale a corrispondere alla ricorrente, B.G., la somma di Euro 32.147,43, oltre perequazione come per legge, oltre accessori, a titolo di incremento pensionistico in cifra fissa L. n. 160 del 1975, ex art. 10, comma 3, sul trattamento pensionistico erogato in regime di pro rata. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sul difetto di specificità dei motivi di gravame. La Corte di merito, in particolare, ha osservato che a fronte delle articolate argomentazioni con le quali il primo giudice aveva disatteso le eccezioni di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e di prescrizione formulate in prime cure dall’INPS, l’istituto appellante si era limitato al riprodurre testualmente le identiche deduzioni fattuali esposte nella comparsa di primo grado,omettendo di contrastare con specifici rilievi il procedimento logico giuridico seguito dal giudicante.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo; B.G. ha depositato tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la decisione sul rilievo che la riscontrata genericità dei motivi di gravame in tema di decadenza e prescrizione non giustificava la declaratoria di inammissibilità con riferimento all’intera impugnazione. In particolare l’istituto ricorrente ha evidenziato che l’atto di appello non era incentrato esclusivamente sul mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione ma investiva anche la correttezza dell’interpretazione della L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3 adottata dal giudice di primo grado; ha, inoltre, sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la sommatoria dei pro rata nella titolarità della B. non produceva un importo di entità superiore al minimo.

Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366, commi 1, 3, 4 e 6 formulata nel controricorso. Il ricorso per cassazione contiene, infatti, la ricostruzione della vicenda processuale dei gradi di merito nonchè la specifica indicazione dell’atto (ricorso in appello) sul quale è fondato il motivo e dei dati necessari al relativo reperimento (allegato 1 fascicolo INPS di appello – v. ricorso, pag. 3); di tale atto sono riprodotti i brani pertinenti alla censura articolata.

Nel merito il ricorso è manifestamente fondato.

Invero, dall’esame dell’atto di appello dell’INPS si evince che i motivi di gravame non investivano soltanto il rigetto da parte del primo giudice delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate in prime cure dall’istituto previdenziale – motivi dei quali l’INPS non contesta la valutazione di genericità espressa dalla sentenza di secondo grado -ma concernevano anche ulteriori profili. In particolare, con l’atto di gravame, era contestata, la interpretazione dell’art. 10, comma 3, cit. propugnata dalla originaria ricorrente, interpretazione che si asseriva il contrasto con Corte cost. n. 34 del 1981; in questa prospettiva si ribadiva che gli aumenti in quota fissa previsti dalla norma richiamata spettavano solo se la pensione liquidata, considerando i soli contributi italiani, superava il trattamento minimo; si deduceva, inoltre, la carenza di prova anche della circostanza che il cumulo dei due pro rata determinasse un trattamento pensionistico complessivo superiore al minimo contestandosi la idoneità a riguardo del documento prodotto, costituito dall’estratto dall’archivio telematico in uso all’INPS.

L’esame di tali censure è stato del tutto pretermesso dalla Corte di merito che ha limitato la valutazione alla base della statuizione di inammissibilità alle sole censure attinenti alla decadenza ed alla prescrizione.

A tanto consegue la cassazione della decisione con rinvio, al fine dell’esame delle ulteriori censure svolte con l’atto di appello, ad altro giudice di secondo grado, al quale è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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