Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26398 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17996-2018 proposto da:

SAN MARCO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI 21, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FASSA SRL già FASSA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CODEMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51219//2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia con sentenza n. 5121/9/2017, depositata il 6.12.2017 non notificata, rigettava l’appello proposto da San Marco s.p.a. società concessionaria del Comune di Buscate avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della contribuente Fassa s.r.l. avverso avviso di accertamento per tassa di pubblicità relativa all’anno 2014, sul presupposto che i silos Fassa fossero, ai fini fiscali, macchine di cantiere.

Avverso la sentenza della CTR il San Marco s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Fassa s.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura qualificatosi amministratore Unico, mentre la società sarebbe retta, già prima del rilascio della procura da un CdA di cui il soggetto indicato non risulta essere nemmeno il presidente. Dalla visura camerale prodotta in atti si evince chiaramente che V.L. Catania aveva i poteri per conferire il mandato ad litem.

2. Va parimenti disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione del tipo di censura svolta.

Vero è che il motivo è privo del riferimento al vizio di legittimità che si ritiene di denunciare, ossia del riferimento a quale delle ipotesi indicate nell’art. 360 c.p.c. vada ricondotta la doglianza. Nel giudizio di legittimità è infatti richiesto, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo, tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c., è proposto; dall’altro si esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 18421 del 2009). Tuttavia questa Corte richiede che i motivi siano riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. S.U. 17931/2013).

Inoltre, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. S.U. 9100/2015).

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione e falsa ed erronea applicazione del D.M. 26 luglio 2012, art. 2, in violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 507 del 1992, artt. 1, 7, 10 ed alla Direttiva 2006/42/CE, art. 2, lett. A), cd direttiva macchine. In particolare lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto la riconducibilità dei silos alle macchine da cantiere ai fini dell’imposta di pubblicità.

La censura è fondata.

Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015).

Come è noto, la misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest’ultima abbia – per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all’altra – le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario (Euro 15201/04, 7031/02).

Il D.m. Mef 26 luglio 2012 non esclude a priori l’imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere bensì regolamenta il solo marchio di fabbrica. Pertanto, qualora la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica troverà applicazione la norma sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

La CTR si è limitata ad affermare che i silos Fassa siano ai fini fiscali macchine da cantiere senza accertare le caratteristiche dell’installazione pubblicitaria e motivare sul punto.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del secondo motivo con il quale si deduce falsa ed erronea applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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