Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26398 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CARINI, rappresentato e difeso dall’avv. Lilli Francesco,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via di Val

Fiorita n. 90;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 28/24/08, depositata il 21 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Comune di Carini propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 28/24/08 che, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello dell’Istituto autonomo case popolari della provincia di Palermo – IACP, nel giudizio da questo proposto con l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini dell’ICI per l’anno 1999, ha ritenuto gli immobili da esso utilizzati esenti dall’imposta, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, camma 1, lett. i).

Lo IACP di Palermo non ha svolto attività nella presente sede.

Con l’unico motivo, rispondente ai requisiti dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il Comune ricorrente, denunciando “falsa applicazione e violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)”, deduce che ai fini dell’esenzione prevista dalla norma in rubrica sarebbe essenziale la contemporanea sussistenza dei presupposti soggettivo, vale a dire non avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, e oggettivo, vale a dire la destinazione degli immobili allo svolgimento di attività assistenziali, non ricorrenti nella specie.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione riconosciuta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, non spetta agli Istituti autonomi per le case popolari, relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Da un lato, infatti, il carattere “patrimoniale” dell’imposta medesima (Corte Cost. nn. 113/1996 e 119/1999) – dovuta in misura predeterminata in relazione a fabbricati e terreni posseduti, senza alcun riferimento ad indici di produttività – esclude che l’esenzione di un’intera categoria d’immobili (quale quella in esame) possa arguirsi dalla loro pretesa destinazione “esclusiva” allo svolgimento ai attività assistenziale; dall’altro, il beneficio dell’esonero non consegue al solo fatto che l’immobile sia destinato esclusivamente ad attività assistenziale, essendo anche necessaria l’utilizzazione diretta di esso, a tal fine, da parte dell’ente possessore” (Cass. n. 8054 e n. 10827 del 2005; Cass. n. 18549 del 2003).

In proposito, le sezioni unite di questa Corte hanno altresì affermato che “in terna di lei, non spetta agli immobili degli IACP l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni – dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo Decreto. Per effetto, poi, della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall’imposta comunale in esame” (Cass. 26 novembre 2008, n. 28160).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio preliminarmente rileva che non risulta depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso al contribuente, eseguita a mezzo del servizio postale;

che questa Corte ha affermato che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 ccd. proc. civ., ira prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627);

che non avendo il ricorrente fornito la prova dell’adempimento dell’onere specificamente posto a suo carico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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