Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26397 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 29/09/2021), n.26397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24125-2019 proposto da:

(OMISSIS) SAS DI P.N., in persona del socio accomandatario e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MACHETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE FARACE;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. EMILIO FAA’

DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CICCACCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PORCARO;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS DI P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dalla (OMISSIS) s.a.s. di P.N. contro la dichiarazione di fallimento su istanza di R.F., affermando, tra l’altro, il superamento delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1 L. Fall. quanto ai ricavi lordi, per tali dovendosi intendere “quelli al netto di resi, sconti, abbuoni, premi, oltre che delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti o con la prestazione dei servizi ex art. 2425 bis c.c.”, avuto riguardo alle voci di cui all’art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui alle lett. c), d), e) che non sono espressione dell’attività caratteristica (Cass. 31825/2018, 28667/2013); ha altresì aggiunto che “la reclamante sembra confondere ricavi lordi ed utili d’impresa, laddove sembra pretendere non solo che dai ricavi vengano detratti gli importi incassati per IVA ed accise, ma che addirittura detti ricavi debbano essere abbattuti del 96%, onde tener conto dell’ammontare del solo “aggio” (..) sta di fatto che, a fronte dei ricavi indicati, ad esempio relativamente all’esercizio 2018, parti a circa un milione di Euro, anche a voler stornare quanto incassato a titolo di imposte, giammai l’ammontare dei ricavi scenderebbe al di sotto della soglia di 200.000,00″;

2. avverso detta decisione la (OMISSIS) s.a.s. di P.N., in persona del socio accomandatario nonché legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui R.F. ha resistito con controricorso; il fallimento intimato non ha svolto difese;

3. all’esito del deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 L. Fall. e degli artt. 2425 e 2425-bis c.c., sostenendo che i ricavi andrebbero computati al netto delle imposte, nella specie Iva e accise su prodotti petroliferi rivenduti al cliente finale, trattandosi di imposte direttamente connesse alla vendita del prodotto (carburanti su strada);

5. il ricorso è inammissibile poiché non viene impugnata la seconda ratio decidendi della sentenza d’appello, laddove si afferma che, anche detraendo le imposte suddette per l’esercizio 2018, la soglia di fallibilità resterebbe comunque superata;

6. segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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