Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26397 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26397 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 17346-2011 proposto da:
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. C.F. 00082130592, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,
presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA
GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende
2013
2760

unitamente all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

*
contro

CIRESE MARCELLO C.F. CRSMCL62T25H501Y, elettivamente

Data pubblicazione: 26/11/2013

domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 29, presso lo studio
dell’avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALOISIA
BONSIGNORE, giusta delega in atti;
– controri corrente –

di ROMA, depositata il 30/06/2010 r.gri. 6498/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato GAMBARDELLA DANIELA;
udito l’Avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la 5entenza n. 2642/2010 della CORTE D’APPELLO

FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 giugno 2010, confermava
la decisione del Tribunale di Roma che aveva – per quello che qui interessa dichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla Bristol
Myers Squibb s.r.l. a Cirese Marcello in data 19.12.2006 ordinandone la
reintegra nel posto di lavoro con condanna della società a corrispondergli la
retribuzione globale di fatto di euro 4.316,66 dal 19.12.2006 alla effettiva
reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e rigettato la

domanda riconvenzionale di risarcimento danni da inadempimento
contrattuale spiegata dalla Bristol Myers Squibb.
Nella missiva con la quale veniva comunicato il licenziamento era stata
ribadita la contestazione di aver il Cirese installato sul persona! computer
(pc) a lui assegnato dalla società il programma “eMule” — software non
autorizzato dall’azienda — e di averlo utilizzato in violazione della “policy
aziendale n.0006” e del “codice di comportamento”, in quanto programma
che poneva in serio pericolo la riservatezza dei dati sul pc consentendo
l’accesso di estranei allo stesso, aggiungendo che la circostanza che egli
avesse negato questa evidenza (l’aver installato ed utilizzato il detto
programma), in considerazione del ruolo e della mansione ricoperta, non
consentiva in alcun modo il proseguimento del rapporto di lavoro essendo
venuta meno la fiducia nella sua persona anche perché non era la prima
volta che negava i fatti contestatigli.
La Corte rilevava: che il chiaro tenore letterale della missiva di
licenziamento evidenziava come a fondamento dello stesso era stata posta
non solo (e non tanto) l’avvenuta installazione ed utilizzo del programma
“eMule” ma anche, ed in modo determinante, la negazione dei fatti contestati,
da parte del dipendente) in sede di giustificazioni; che tale ultima circostanza,
oltre a non rappresentare illecito disciplinare — rientrando nel diritto di difesa,
anche in sede disciplinare, la facoltà di negare l’addebito — comunque non
poteva essere posta a base del provvedimento espulsivo in assenza di
previa contestazione rappresentando, a sua volta, nella prospettazione e
nella valenza ad esso attribuita dalla società, illecito disciplinare; che,
espunta tale circostanza dai fatti addotti a sostegno del recesso, l’addebito
relativo alla installazione ed utilizzo del programma “eMule”, da solo, non era
idoneo a giustificare il licenziamento, sanzione questa del tutto
sproporzionata come dimostrato dalla stessa determinazione della società
che aveva posto l’accento non tanto sul fatto contestato, ma sulla negazione

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dello stesso da parte del dipendente. Evidenziava, altresì, in merito alla
mancanza di proporzionalità della sanzione: la genericità della contestazione
relativa all’utilizzo del programma (del tutto astrattamente enunciata in sede
disciplinare, tale da non consentire di apprezzarne il rilievo dal punto di vista
disciplinare); il fatto che il CCNL prevedeva espressamente, all’art. 51, tra i
casi di possibile adozione di sanzioni conservative, l’utilizzo improprio degli
strumenti di lavoro aziendali mentre ipotesi analoga non si rinveniva nel
successivo art. 52 — rubricato “licenziamento per mancanze” che

contemplava violazioni certamente più gravi; che le stesse previsioni della
“Policy 0006” non contemplavano affatto il licenziamento per il caso di
installazione ed uso improprio di un programma non autorizzato ma, solo
genericamente, la possibilità di assoggettamento a sanzione disciplinare,
non escluso il licenziamento, in caso di violazione delle norme della “policy”;
che, del pari, il “codice etico” prevedeva genericamente, insieme alle norme
generali di comportamento, il loro rilievo ai sensi e per gli effetti degli artt.
2104 e 2105 c.c. e richiamava le disposizioni del CCNL in relazione al
disposto dell’art. 2106 c.c.; l’anzianità di servizio del Cirese e la sussistenza
di un solo precedente disciplinare; la mancanza di qualsiasi concreta
allegazione circa danni di qualsiasi tipo subiti dall’azienda. Riguardo alla
domanda riconvenzionale la Corte osservava: che la richiesta di rimborso
delle spese sostenute per l’espletamento della perizia sul pc del Cirese era
da rigettare stante la ritenuta illegittimità del licenziamento; che quella
relativa al risarcimento dei danni per la cancellazione dei dati dal pc
aziendale era stata respinta dal primo giudice sul rilievo che tale
cancellazione era stato solo allegata ma non provata da circostanziati
elementi fattuali e tale capo della sentenza non era stato oggetto di censure
in appello.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Bristol Myers
Squibb affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso il Cirese.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dal Cirese per difetto di procura. Si assume che la procura speciale
conferita in data 28.11.2001 dall’allora amministratore delegato della società,
dott. Giovanni Caforio, al dott. Josè Alberto Cerutti non era più valida in
quanto il Caforio, da tempo, non rivestiva più la menzionata carica sociale. Si
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sottolinea, altresì, che nella allegata delibera del C.d.A. del 15.12.2006 non
ricorreva alcun riferimento specifico alla causa della Bristol Myers Squibb
contro il Cirese.
L’eccezione è infondata alla luce di quanto più volte affermato da questa
Corte secondo cui la procura se proveniente da una società e, per essa, da
un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all’ente medesimo anche in
futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel
frattempo abbia potuto subire l’organo che l’ha rilasciata, atteso che l’atto

negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del
competente organo di rappresentanza esterna, è atto del rappresentato e
non del rappresentante e, come tale, resta in vita fino a quando non
intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere
dal mutamento del secondo (Cass. n. 11847 del 22/05/2007, n. 8281 del
07/04/2006, n. 2636 del 09/02/2005, n. 13434 del 13/09/2002).
Da quanto esposto discende anche la ininfluenza dei rilievi alla delibera del
CdA del 14.12.2006 che, peraltro, sono anche inammissibili per difetto di
autosufficienza non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto di detta
delibera.
Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo viene dedotta violazione
dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito motivato “per relationem” sui
motivi di appello, nonché difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo
della controversia non essendo state illustrate nella impugnata sentenza le
ragioni per le quali la decisione del primo giudice era condivisibile.
In particolare, nulla era stato detto in merito alle censure mosse nel
gravame circa la esistenza di un specifico divieto di scaricare programmi
vietati in relazione alle esigenze di sicurezza dei beni aziendali e di utilizzare
internet, se non in modo del tutto sporadico e casuale, nonché sul difetto di
interpretazione della “policy 0006”.
Il motivo è infondato.

E’ stato precisato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia
non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è
necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si
palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica
quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere
dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,
dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa
avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti

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incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n.
20311 del 04/10/2011; Cass. n. 10696 del 10/05/2007).
Nel caso in esame non ricorre alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. e
neppure il difetto di motivazione in quanto la Corte di appello, in sentenza,
risulta aver affrontato nel complesso le censure mosse nel gravame ed infatti
valuta ( al pari del Tribunale) la condotta contestata — l’installazione e
l’indebito utilizzo del software “eMule” – come infrazione disciplinare non così
grave da giustificare il licenziamento.

Quanto alla motivazione ” per relationem” non si può non rilevare che il
giudice del gravame, dopo aver richiamato le ragioni poste a fondamento
della decisione del Tribunale le ha ampiamente precisate ed integrate, in tal
modo dimostrando di averle valutate criticamente avuto riguardo alle censure
di cui ai motivi di appello.
Con il secondo mezzo si denuncia violazione degli artt. 2119 , 1362 e ss.
c.c. in combinato disposto in relazione alla interpretazione della “policy
n.0006”, nonché insufficiente ed illogica motivazione sulla proporzionalità del
licenziamento rispetto agli addebiti contestati.
Si assume che la motivazione sarebbe fondata su una insufficiente
interpretazione del dato letterale della missiva di contestazione e di
licenziamento e viziata dal mancato esame del complesso del regolamento
disciplinare ( la “Policy 0006″) che, invece, doveva essere preso in
considerazione per poter correttamente inquadrare il fatto contestato onde
poter correttamente decidere della sua gravità e della proporzionalità della
sanzione irrogata. Peraltro, il riferimento alla anzianità del dipendente ed alla
presenza di un solo precedente disciplinare ed alla mancata allegazione di
danni subiti dall’azienda in conseguenza della condotta ascritta al Cirese non
erano di per sé elementi sufficienti ad escludere la ricorrenza della
proporzionalità del licenziamento.
Il motivo è infondato.
E’ stato costantemente affermato da questa Corte che il giudizio di merito
applicativo di norme elastiche (anche quando concerne la valutazione della
proporzionalità tra infrazione e relativa sanzione disciplinare) è soggetto al
controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge,
in quanto, nell’esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una
norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un
parametro generale) il giudice di merito compie un’attività di interpretazione
giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a
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quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla
norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass.
n. 10058 del 13/05/2005; Cass. n. 8017 del 06/04/2006).
Nel caso in esame si osserva che la Corte di appello è pervenuta alla
affermazione della mancanza di proporzionalità tra addebito e sanzione
irrogata sulla scorta di un ragionamento che non risulta essere stato
sviluppato in violazione del richiamato principio, bensì attraverso una
valutazione in concreto del fatto così come contestato ( installazione ed

utilizzazione del programma HeMule”) ritenuto generico in relazione alla parte
relativa alla utilizzazione del programma, solo enunciata astrattamente, e, in
quanto tale, non idonea a consentire una adeguata valutazione della sua
effettiva gravità. La Corte ha pure precisato che erano non rilevanti le ulteriori
specificazioni di tale indebita utilizzazione contenute nella memoria di
costituzione e risposta della società ed individuate all’esito di una perizia
fatta espletare sul pc del Cirese dopo il licenziamento.
Così come ha valutato la condotta contestata in relazione al contenuto
degli artt. 51 e 52 del CCNL di settore nonché in relazione alle disposizioni
della “Policy” evidenziando come la sanzione del licenziamento non fosse un
conseguenza obbligata della generica installazione ed improprio uso di un
programma, ma una possibile conseguenza, evidentemente da integrare con
ulteriori elementi che ne delineassero la effettiva gravità in concreto.
In siffatto quadro valutativo il riferimento alla presenza di un solo
precedente disciplinare in quindici anni di anzianità di servizio del dipendente
ed alla mancanza di concreti danni all’azienda ricollegabili all’addebito
contestato appare operato dalla Corte di appello comt( (elementi da soli certo
non decisivi ma ulteriori, utilizzabili per una migliore comprensione della reale
portata del fatto così come contestato.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2119 e 1362 e ss. c.c., in
combinato disposto, in relazione alla interpretazione della lettera di
licenziamento del 19.12.2006, nonché insufficiente ed illogica motivazione
per non avere la Corte di merito valutato il procedimento disciplinare nel suo
complesso — costituito dalla interpretazione (da condurre secondo i canoni di
cui ai menzionati artt. 1362 e ss. c.c.) della missiva di contestazione, dalle
giustificazioni addotte e dalla lettera di licenziamento — ma di aver limitato la
sua indagine solo al suo epilogo, ovvero unicamente alla missiva del
19.12.2006.
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Ed infatti, sin dal momento della contestazione, la società ricorrente aveva
fatto presente che l’installazione del programma non autorizzato ed il suo
utilizzo erano fatti di per sé tali da ledere l’elemento fiduciario a base del
rapporto in modo irreversibile, sicchè del tutto errata era l’affermazione
secondo cui il motivo determinante il recesso era da individuare nella
negazione degli addebiti da parte del Cirese in sede di giustificazioni
nonostante la loro evidenza.
Con il quarto motivo viene lamentata falsa applicazione dell’art. 7 dello

Statuto dei Lavoratori in combinato disposto con l’art. 50 del CCNL
applicabile in quanto la negazione dei fatti contestati, ancorchè evidenti, era
un comportamento che ben poteva essere valutato dalla società essendo
assimilabile al non aver reso alcuna giustificazione rispetto agli addebiti e,
dunque, tale da confermare l’impossibilità di una prosecuzione del rapporto
perché elemento ulteriormente inficiante il rapporto fiduciario.
Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati.
L’impugnata sentenza, in effetti, non risulta aver violato alcuno dei criteri
interpretativi richiamati o l’art. 7 della L.n. 300/1970 né è motivata in modo
insufficiente o contraddittorio.
In primo luogo, risulta che la Corte di appello ha valutato anche la missiva
di contestazione ( riportata per stralci nella motivazione) e, quindi, dopo aver
analizzato il contenuto della successiva lettera di licenziamento è giunta a
considerare che dal tenore complessivo di quest’ultima emergeva come la
ragione determinante il licenziamento fosse stato l’atteggiamento tenuto dal
Cirese in sede di giustificazioni (l’aver negato gli addebiti). Quindi, dopo aver
evidenziato che il negare gli addebiti non poteva essere valutato come un
comportamento idoneo ad essere assunto ad illecito disciplinare, ha
proceduto ad una valutazione della condotta nei termini in cui era stata
oggetto della contestazione reputandola non di gravità tale da giustificare
l’adozione della sanzione espulsiva. Questa motivazione, ad avviso del
Collegio, è immune dai denunciati vizi ed è adeguata a sorreggere la
decisione impugnata.
Con il quinto motivo si deduce insufficiente motivazione su un punto
essenziale della controversia relativamente alla domanda riconvenzionale di
risarcimento danni per la cancellazione dei dati dalla memoria del pc
aziendale per avere la Corte di appello confermato la decisione di rigetto
adottata sul punto dal primo giudice sulla scorta del rilievo che avverso le

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motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno di detta statuizione non era
stata svolta alcuna deduzione nel gravame. Ed infatti, a fronte di quanto
affermato nella sentenza di primo grado secondo cui detta riconvenzionale
doveva essere rigettata e perché il licenziamento era stato ritenuto illegittimo
e in quanto la società non aveva fornito alcuna prova della avvenuta
cancellazione dei “files” essendo quest’ultima alquanto inverosimile posto
che era fondato presumere l’esistenza di copie in “back up”, la Corte di

censurato evidenziandosi che l’esistenza di un “back up” dei “files” non era
un fatto pacifico tra le parti ed anche il Tribunale lo aveva affermato in termini
probabilistici.
Il motivo è del tutto infondato in quanto la prima “ratio decidendi” della
sentenza del Tribunale — ovvero che la società non aveva provato la
cancellazione dei “files” è affermazione autonoma (il successivo rilievo anche
della sua inverosimiglianza è aggiunto ” ad abundantiam”) che non è stata
affatto oggetto di appello come correttamente affermato dal giudice del
gravame.
Per quanto sin qui esposto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente
giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

merito non aveva tenuto conto che nell’appello tale ragionamento era stato

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