Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26397 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15352-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIO

OLDRINI giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

ASL – PROVINCIA DI SONDRIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 160/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

18/02/2014, depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Antonella Patteri (delega avvocato Mauro Ricci)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 160/2014 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato S.F., originaria ricorrente, portatrice di invalidità pari al 74% e il diritto della stessa all’assegno di invalidità ex art. 13 E. n. 118 del 1971 con decorrenza dal 1 febbraio 2008, condannando l’INPS alla relativa erogazione.

Il giudice di appello, per quel che qui rileva, ritenuto sussistente sulla base di elementi acquisiti anche dalla indagine peritale rinnovata in secondo grado, il requisito sanitario, ha osservato, quanto al requisito reddituale, che l’appellante ne aveva provato la sussistenza come da documentazione depositata su ordine della Corte; da tale documentazione emergeva che la S. era studentessa, priva di roditi e vivente a carico del padre S.C.. Ha escluso il ricorrere dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento; in particolare, in relazione alle problematiche connesse alla necessità di “defecazione assistita”, ha ritenuto che la esigenza della S. di essere aiutata da terzi, per l’inserimento della sonda indispensabile a consentirle la defecazione, non implicava quella continuità necessaria di assistenza, giustificativa della prestazione in controversia.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo; S.F. ha resistito con tempestivo controricorso ed ha proposto ricorso incidentale; l’INPS, in relazione al ricorso incidentale, ha depositato procura. La Asl Provincia di Sondrio è rimasta intimata.

Con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, dell’art. 1697 cod. civ., degli artt. 345, 414, 416, 421 e 437 cod. proc. civ. censurando la decisione per avere riconosciuto il diritto all’assegno di assistenza ex art. 13 L. cit. pur in assenza di prova del mancato svolgimento di attività lavorativa, requisito avente valenza costitutiva del diritto alla prestazione in controversia.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale S.F. ha censurato la decisione per non avere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, nonostante fosse pacifico che per l’espletamento dell’atto – quotidiano- della defecazione si rendeva necessaria la collaborazione di terzi.

Ha sostenuto che il decisum a riguardo del giudice di appello si poneva in contrasto con il principio affermato dal giudice di legittimità secondo il quale anche un solo atto che richiede assistenza del terzo e che abbia cadenza quotidiana determina lo stato di non autosufficienza alla base della prestazione in controversia.

Il motivo di ricorso principale è manifestamente infondato.

Si premette che in materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione e, dopo la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, lo stato di inoccupazione, integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’INPS) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Per costante giurisprudenza di questa Corte il requisito del limite reddituale e quello dello stato di incollocazione al lavoro (requisiti socio-economici) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui allegazione e prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4067 del 2002; 13967 del 2002; 14035 del 2002; 13046 del 2003; 13279 del 2003; 13966 del 2003; 14696 del 2007; 22899 del 2011).

Il mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, applicabile ratione temporis in ragione della data di presentazione della istanza amministrativa avvenuta il 31.1.2008, deve essere allegato e provato in giudizio dall’invalido, trovando applicazione il principio generale sull’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa (su cui v., in generale, Cass., SU 11353 del 2004) e prova, di cui all’art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni (fra le più recenti, v. Cass. sez. sesta L 27380 del 2014).

Tanto premesso, si rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in esito a richiesta della Corte, doveva ritenersi provato il requisito cd. reddituale, essendo emerso che la S. era studentessa priva di redditi ed a carico del padre. Il contenuto di tale accertamento non è stato validamente contrastato dall’istituto ricorrente.

In merito alla verifica dell’ulteriore requisito dello stato di non occupazione lavorativa, la stessa, pur in difetto di formale enunciazione a riguardo da parte del giudice di appello, può ritenersi implicata dal più generale accertamento relativo al requisito reddituale, all’esito del quale è emerso che la S. era studentessa e che non possedeva redditi propri, condizioni queste poco compatibili con l’espletamento di attività lavorativa.

Il ricorso dell’INPS deve essere quindi respinto.

Parimenti infondato è il motivo di ricorso spiegato con appello incidentale. Invero il riconoscimento della prestazione in controversia, alla stregua della L. n. 18 del 1980, art. 1, come modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 1 e comma 2, lett. b), richiede che la condizione di non autonomia nell’espletamento degli atti quotidiani della vita, si innesti su una situazione connotata dalla totale inabilità “per affezioni fisiche o psichiche”. Tale situazione, all’evidenza non ricorre, nella ipotesi in oggetto posto che il giudice di appello, con accertamento rimasto incensurato, ha ritenuto la odierna ricorrente incidentale portatrice di invalidità pari al 74% e quindi inferiore alla totale inabilità.

In base alle considerazioni che precedono, in adesione alla proposta formulata nella relazione ex artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ., sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

Atteso l’esito del giudizio le spese di lite sono integralmente compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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