Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26397 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17249-2018 proposto da:

COMUNE DI SERDIANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CECILIA PURITANO, MARCO ZANASI;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO, BARBARA NIGRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Sardegna con sentenza n. 512/1/2017, depositata il 12.12.2017 non notificata, rigettava l’appello proposto dal Comune di Serdiana avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Cagliari che aveva raccolto il ricorso della contribuente Calcestruzzi s.p.a. avverso avviso di accertamento Ici 2009 sul presupposto che l’area adibita ad attività estrattiva non fosse da considerare edificabile.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Serdiana ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria Calcestruzzi s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di appello la quale aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la doglianza di Calcestruzzi s.p.a. sulla carenza di motivazione degli avvisi, non fatta oggetto di una specifica impugnazione.

La CTP ha accolto nel merito il ricorso di Calcestruzzi s.p.a. sul presupposto che l’area non era fabbricabile, senza nulla dire sulla motivazione degli avvisi di accertamento. Non può, pertanto, ritenersi l’esistenza di una autonoma ratio decidendi idonea a reggere la decisione che avrebbe dovuto essere impugnata.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett., nonchè del R.D. n. 1572 del 1933, art. 18; del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 6 e 10; del D.M. n. 28 del 1998, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR affermato che i terreni soggetti ad attività estrattiva, sebbene qualificati come fabbricabili dagli strumenti di pianificazione urbanistica, non siano assoggettabili ad ici in quanto le norme di attuazione del piano urbanistico ne consentirebbero l’utilizzo solo per attività di cava.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 e 2700 c.c.; dell’art. 221 c.p.c., e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere tenuto conto del certificato di destinazione urbanistica dal quale si evinceva che in tutte le zone urbanistiche classificate in D era possibile realizzare interventi edilizi specifici.

4. Con il terzo omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR ritenuto l’attività estrattiva incompatibile con la qualificazione di area edificabile.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

Come evidenziato dalla CTR, sulla base del certificato di destinazione urbanistica, il terreno in questione è inserito nel P.U.C. del Comune di Serdiana in zona D, sottozona D1 con destinazione di cava estrattiva e di discarica controllata industriale- e quest’ultima destinazione urbanistica trova riscontro anche sul piano fattuale, vertendosi di cava di estrattiva debitamente autorizzata. Sulla base di questa destinazione urbanistica, il terreno è dunque suscettivo di potenzialità edificatoria, ancorchè limitata perchè strumentalmente finalizzata all’attività estrattiva. Ricorre pertanto, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. n. 14409 del 09/06/2017, secondo cui: “In tema di ICI, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale”. Si è in particolare osservato, in motivazione, che: “l’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale”. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale quale quella in esame possano considerarsi – ai fini del tributo in oggetto – agricoli.

In tema di Ici Cass. SSUU 25506/06 ha statuito che: “a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 16 gennaio 2019 – luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone tuttavia di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio; a tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sardegna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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