Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26397 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.B., rappresentato e difeso dall’avv. Di Sibio Giovanni

e dall’avv. Omelia Manfredini, presso la quale è elettivamente

domiciliato in Roma in via G. G. Belli n. 36;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sezione 12, n. 92, depositata il 6 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” V.B., medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 12^, n. 92, depositata il 6 febbraio 2007, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di La Spezia, ha negato al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un unico motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale il contribuente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè vizio di motivazione, deducendo in particolare come per il medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tenuto tra l’altro in base al contratto collettivo ad assicurare le visite familiari ai pazienti, l’autovettura rappresenterebbe la dotazione minima per esercitare l’attività, come del resto lo studio e la sua minima dotazione, anch’esse rese obbligatorie dal detto contratto collettivo.

La ratio deciderteli della sentenza impugnata – secondo cui ai fini dell’imposizione conta non la consistenza dell’organizzazione, “la quale, a seconda delle scelte può essere formata anche dal solo professionista, con dotazione di pochi mezzi, ovvero da un’associazione e/o società di professionisti dotate di grandi mezzi e di relativo personale, bensì l’autonomia dell’organizzazione, intesa come propria organizzazione, in cui si sviluppi un’attività indipendente, autosufficiente nonchè determinata dal professionista”, e secondo cui il contribuente, “che svolge l’attività di medica, disponendo di uno studio per la realizzazione di volumi di produzione piuttosto rilevanti ed in tutto proporzionati alla pur elementare ma congrua strumentazione impiegata, senza subordinazione ad alcuno realizza il presupposto per l’applicazione dell’IRAP” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congnuamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In particolare, per i medici convenzionati con il S.s.n. la disponibilità di uno studio professionale, nel quale esercitare l’attività convenzionata, costituisce elemento indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (cfr. del D.P.R. 28 luglio 200, n. 270, art. 22 recante il regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese dell’intero giudizio possono essere compensate fra le parti, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento è pressochè coevo alla proposizione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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