Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26396 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26396 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
CROVELLA GIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabino Tornei del foro di Caserta
(con studio in Via Forgione n. 10. come da procura in calce
al ricorso
Ricorrente
CONTRO
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Commissario
straordinario Dott. Biagio Giliberti,
Intimata

Data pubblicazione: 26/11/2013

nonché sul ricorso proposto
DA
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Commissario
straordinario Dott. Biagio Giliberti, elettivamente domicilia-

Antonio Lamberti, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso
Controricorrente-Ricorrente incidentale
CONTRO
CROVELLA GIORGIO
Intimato

czk”

per la cassazione della sentenza n. 4931/08 della Corte di
Appello di Napoli del 1.07.200819.10.2008 (R.G. n. 1022
dell’anno 2005).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’ 1.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Antonio Lamberti ~2W36:
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso, depositato il 13.07.2002, GIORGIO
CROVELLA, dipendente dell’Amministrazione provinciale di
Caserta e direttore dell’Agenzia Giovani, organismo autonomo della Provincia istituito nel 1995, chiese al Tribunale
di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro,

ta in Roma, Viale Parioli n. 67, presso lo studio dell’Avv.

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di

dichiarare

l’illegittimità

del

provvedimento

del

18.12.2000- nonché degli atti prodromici e consequenzialicon il quale il Presidente della Provincia aveva nominato il
nuovo consiglio di amministrazione di detta Agenzia non-

anche di ordinare alla convenuta la sua assegnazione alle
mansioni in precedenza svolte o ad altre equipollenti e di
condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il giudice adito con sentenza non definitiva del 19.11.2004
accolse la domanda, disponendo l’ulteriore corso del giudizio limitatamente alle pretese risarcitorie.
Il. Tale decisione, appellata dalla Provincia di Caserta, è
stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4931 del 2008, che, disattesa l’eccezione di carenza
di giurisdizione, ha rigettato la domanda del Crivella.
Il giudice di appello ha osservato che non era possibile
configurare una ingiustificata revoca di incarico posta in
essere in danno del ricorrente, essendosi trattato nella
specie di nuove nomine che avevano investito nel suo
complesso l’intera composizione dell’Agenzia e quindi anche la posizione del direttore. Lo stesso giudice ha aggiunto che il ricorrente, a distanza di circa un mese, era stato
assegnato ad altro incarico, in qualche modo corrispondente e comunque attinente a mansioni corrispondenti alla sua
qualifica e con il suo espresso benestare, senza che fosse-

ché il nuovo direttore, in sostituzione del ricorrente; chiese

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ro stati denunciati comportamenti di demansionamento inerenti I nuovo incarico.
III. La Corte di Cassazione (SU n. 15117 del 2013), investita con quattro motivi del ricorso principale del Crovella e

teso l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata con il
gravame incidentale e ha disposto la trasmissione degli atti
alla Sezione Lavoro per l’esame del gravame principale,
concernente il merito della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attesa l’anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite, che ha
ritenuto l’infondatezza del ricorso incidentale e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di specie,
avendo agito il ricorrente per la tutela del diritto soggettivo
derivante dal rapporto di lavoro con la Provincia di Caserta,
si deve esaminare il ricorso principale del Crévella.
2. Costui con il primo motivo lamenta omessa motivazione
circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice di
appello non ha spiegato donde abbia ricavato la convinzione che esso ricorrente sia stato assegnato a mansioni equivalenti, non avendo la Provincia mai precisato né nelle
difese processuali né negli atti amministrativi quali fossero
dette mansioni,onde poterne valutare l’equivalenza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 Cod. Civ. e degli artt. 115,

con ricorso incidentale della Provincia di Caserta, ha disat-

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116, 167, 416 CPC e dell’art. 1218 Cod. Civ., non avendo
l’ente convenuto preso posizione in maniera precisa e non
limitandosi ad una generica contestazione circa i fatti affermati dal Crévella a fondamento della domanda, dal che

le circostanze affermate nel ricorso. Il ricorrente osserva
ancora che nell’ipotesi di denunciato demansionamento,
come nel caso di specie, gravava sul datore i lavoro il relativo onere di dimostrare che le nuove mansioni fossero equipollenti a quelle in precedenza svolte dal lavoratore ovvero che non fosse stata, in concreto, alcuna dequalificazione.
Con il terzo motivo il Crovella deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 68 e 69 del regolamento del Consiglio Provinciale ed omessa, nonché insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio (art. 360 n. 5 CPC), avendo il giudice di secondo grado omesso di esaminare la documentazione allegata (in particolare attestato del capogruppo consiliare “La
Margherita” recante la data del 24.09.2003, depositato
all’udienza del 10.10.2003, da cui emergeva che il Crovella
aveva svolto e svolgeva “comunicazioni telefoniche per riunioni congiunte ed archiviazione rassedà stampa per il coordinatore dei gruppi di opposizione”.

Con il quarto motivo il Crtivella deduce violazione e falsa

discendeva l’obbligo del giudice di ritenere come ammesse

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applicazione degli artt. 107, 108, 19, 110, 111 del DLgs n.
267 del 2000, nonché degli artt. 5, 6, 10 dello Statuto
dell’Agenzia Giovani e dell’art. 49 del regolamento del
Consiglio Provinciale, non avendo il giudice di appello con-

strettamente connessa alla sua qualifica funzionale, ed era
responsabile di un servizio, funzione non sottoposta né
sottoponibile a qualsiasi vincolo di rapporto fiduciario, non
essendo equiparabile alla dirigenza.
Per ciascuno dei suesposti mezzi di annullamento sono assolte le prescrizioni di cui all’art. 366 bis CPC.
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente
stante la loro connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.
La Corte territoriale, come già detto, ha riformato la decisione, osservando che l’incarico assegnato al Crcbvella era a
tempo e che non si trattava di revoca ma di una ricostituzione degli organi dell’Agenzia, per cui doveva essere escluso il diritto del Crovella al mantenimento dell’incarico.
La stessa Corte ha rilevato che con provvedimento del 19
gennaio 2001 il predetto era stato assegnato ad altro incarico con il suo consenso e che la dedotta mancanza di ufficio, scrivania e di qualsiasi altra attività non incideva sulla
legittimità del provvedimento impugnato del 18.12.2000,
senza che fossero stati denunciati comportamenti di de-

siderato che esso ricorrente era titolare di una funzione,

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mansionamento inerenti al nuovo incarico.
Orbene esclusa l’illegittimità del richiamato provvedimento
18.12.2000, è da ritenersi infondata la richiesta risarcitoria
collegata alla privazione dell’incarico ed in effetti non risulta che fosse stato dedotto un demansionamento in relazio-

consenso dell’interessato alle nuove mansioni equipollenti,
ma soprattutto che l’inoperosità successiva non è stata oggetto delle iniziali richieste risarcitorie.
4. In conclusione va rigettato il ricorso principale.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del
presente giudizio, stante la reciproca soccombenza.

PQM
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso
principale, nulla provvedendo sull’incidentale già deciso
dalle SS.UU con sentenza n. 15117 del 2013; compensa le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma addì 1 0 ottobre 2013
Il Consigliere relatore estensore

ne al nuovo incarico, in quanto non solo è da rilevare il

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