Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26396 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8338-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 614/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

19/06/2014, depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Antonella Patteri per delega Avvocato Mauro Ricci

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di M.P. all’assegno mensile di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, con decorrenza dal 13 ottobre 2009, ed ha condannato l’INPS all’erogazione dei relativi ratei oltre accessori di legge.

Il giudice di appello ha in via preliminare respinto la eccezione di tardività del gravame della M. avanzata dall’INPS, osservando che l’istituto appellato aveva, nella memoria di costituzione di secondo grado, indicato quale data di deposito della sentenza il 13 agosto 2011, di talchè, rispetto ad essa, l’atto di appello, depositato l’8 febbraio 2012 risultava senz’altro tempestivo perchè intervenuto nel termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Nel merito ha ritenuto fondata la domanda intesa al riconoscimento dell’assegno di assistenza in quanto, in relazione al requisito sanitario, il ctu officiato in primo grado aveva accertato che le menomazioni dalle quali era affetta la M. comportavano postumi invalidanti nella misura del 90%, già sussistenti alla data della visita di revisione del 13 ottobre 2009; in relazione agli ulteriori requisiti ha ritenuto che la documentazione prodotta attestava il mancato svolgimento di attività lavorativa e l’esistenza di redditi inferiori alla soglia di legge.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi. M.P. non ha svolto attività difensiva.

Preliminarmente occorre dare atto che il contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato.

Si premette che l’INPS ha notificato, sulla base di richiesta del 16.3.2015, giorno cadente di lunedì, il ricorso per cassazione a ” M.P. rapp.ta e dif. dall’avv. Glenda Piazza c/o il suo studio in Corso Martiri n. 45 C.A.P.23900 – Lecco”; la notifica è stata ricevuta da un collega di studio del difensore; successivamente, l’istituto previdenziale ha proceduto al rinnovo della notifica che è stata effettuata nei confronti di M.P. rapp.ta e dif. dall’avv. Glenda Piazza c/o la cancelleria della Corte d’appello di Milano, corrispondente al domicilio eletto in seconde cure dalla procuratore della M..

Secondo l’insegnamento di questa Corte la notificazione del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario determina la nullità non dell’impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorchè dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 15190 del 2005.)

Nel caso di specie la prima notifica del ricorso per cassazione, in quanto effettuata presso il procuratore e nel domicilio eletti in primo grado, non priva quindi di un astratto collegamento con il destinatario è da ritenersi affetta da mera nullità e non da inesistenza giuridica; il rinnovo della stessa, su iniziativa dell’INPS, in anticipazione dell’ordine del giudice contemplato dall’art. 291 cod. proc. civ., ne ha determinato la sanatoria, restando ininfluente che alla rinnovazione si sia provveduto posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (v. Cass. n. 710 del 2016).

Con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. reiterando l’eccezione di tardività dell’appello già formulata in seconde cure.

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 e degli artt. 345, 414, 421 e 437 cod. proc. civ., censurando, in sintesi la decisione, per non avere rilevato la preclusione maturata in relazione alla documentazione alla stregua della quale era stata ritenuta la sussistenza del requisito reddituale.

Il Collegio, in adesione alla proposta formulata dal Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. ritiene il primo motivo di ricorso manifestamente fondato con effetto di assorbimento del secondo motivo.

Si premette che dall’esame degli atti di causa risulta che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 21 maggio 2010; in ragione della data di instaurazione del giudizio, successiva al 4 luglio 2009, trova quindi applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, L. cit. che ha abbreviato in sci mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. ord. n. 19969 del 2015, n. 17060 del 2012) per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Occorre ancora evidenziare che la sentenza di primo grado risulta depositata in data 28 giugno 2011 (v. fascicolo di appello INPS). L’attestazione di deposito della Cancelleria è, naturalmente, destinata a prevalere sulla diversa indicazione, frutto all’evidenza di mera svista, contenuta nella memoria di costituzione in appello dell’istituto previdenziale che reca la diversa data del 13 agosto 2011.

Al momento del deposito del ricorso in appello della M., avvenuto il giorno 8 febbraio 2012, il termine semestrale di impugnazione era, quindi, ormai decorso.

Alcun rilievo assume la sospensione feriale dei termini processuali, stante la l’esclusione delle controversie in materia di lavoro e previdenza dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, applicabile anche al giudizio di appello. (v. tra le altre, Cass. n. 5015 del 2002, n. 20732 del 2004, n. 11389 del 1998).

In base alle considerazioni che precedono il primo motivo di ricorso dell’INPS deve essere accolto, assorbito il secondo motivo, e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito la causa può essere decisa con declaratoria di inammissibilità dell’appello con condanna della parte appellante alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di secondo grado.

Analogamente, le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto da M.P.. Condanna M.P. alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 1.660,00 dei quali Euro 900,00 per onorario di avvocato, e delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 per compensi professionali, Euro, 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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