Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26396 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10857-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4135/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata l’08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.L., socio della società P.L. & C. s.n.c., proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso l’avviso di accertamento Iva ed Irap per maggiori ricavi non dichiarati di Euro 12.032,00, relativi all’anno di imposta 2010.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi in Euro 7.200.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo l’avviso di pagamento nullo difetto di valida delega alla sottoscrizione e rilevando, nel merito, la non correttezza, alla luce degli specifici elementi forniti dalla contribuente, dei criteri presuntivi adottati dall’Ufficio per la determinazione dei maggiori ricavi.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, in rapporto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere l’invalidità della delega per mancanza di un termine di efficacia e della motivazione dell’atto.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e dell’art. 2727 c.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di seconde cure errato nel ritenere che l’Ufficio non avesse provato la sussistenza dei presupposti per procedere alla ripresa fiscale, avendo la società comunque tenuto una contabilità regolare e nell’aver privato di significato l’assunto dell’antieconomicità della gestione a fronte dei molteplici elementi forniti sul punto dall’Ufficio.

2.1 Il primo motivo è fondato.

2.2 Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

2.3 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”.

2.4 Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Agenzia delle entrate, art. 11, comma 1, lett. c e d, approvato con Delib. n. 6 del 2000; Reg. amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

2.5 La delega, pertanto, non deve indicare le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione (quali la carenza di personale, l’assenza per malattia, una vacanza d’organico, ecc.), il termine di validità e, neanche, il nominativo del soggetto delegato.

2.6 Nel caso di specie non si è neanche di fronte ad un ordine di servizio in bianco in quanto come risulta dalla stessa sentenza l’ordine di servizio sottoscritto dal Direttore dell’ufficio individua in maniera specifica la competenza di un determinato funzionario il Dott. T.A. alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

3 Il secondo motivo non è fondato.

3.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (cfr. Cass. n. 26036/2015, 25217/2018, 27552/2018).

3.2 Ciò premesso, a fronte dell’accertamento analitico-induttivo che ha ricostruito maggior reddito sulla base della presunzione costituita dall’antieconomicità del comportamento, la CTR, ha ritenuto neutralizzata tale argomentazione logica dagli elementi forniti dalla contribuente costituiti dal mancato conteggio, ai fini della determinazione dell’andamento economico della gestione imprenditoriale, delle retribuzioni di lavori dei due soci P.S. e P.L., padre e figlio, entrambi dipendenti della società.

3.3 Si tratta di accertamenti in fatto incensurabili nel giudizio di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, che non è stato sollevato dalla ricorrente.

3.5 L’impugnata sentenza si è quindi attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza con riferimento all’accertamento analitico-induttivì disciplinato dall’art. 39, comma 2, lett. d), nè sussiste la denunciata violazione dell’art. 2727 c.c., avendo la CTR correttamente applicato la disciplina sulla ripartizione dell’onere probatorio.

4 Il mancato accoglimento del motivo che investe il merito della pretesa tributaria comporta il rigetto del ricorso.

Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita il contribuente.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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