Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26395 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20477/2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

12-D, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati FLAVIO AGOSTINI, CATALDO CANALICCHIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI “PUNTA DELLE FORMICHE” SOC. COOP. AGRICOLA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 139/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

30/01/2014, depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Don. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la somma capitale al cui pagamento la società, ora intimata, era stata condannata, per differenze retributive pretese dall’attuale ricorrente.

3. In particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale riteneva non provata, come sarebbe stato onere del lavoratore, un’attività lavorativa continua, con obbligo costante di vigilanza, nel lungo periodo notturno nel quale rimaneva in azienda e senza possibilità di riposo intermedio.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato ad un unico motivo con il quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 416 c.p.c., comma 3, art. 437 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale rilevato, e deciso d’ufficio, una questione – la qualificazione della prestazione lavorativa come non continuativa – non oggetto di specifica contestazione nella memoria di costituzione in primo grado (come ritenuto dal giudice di primo grado) e rilevata solo con il gravame.

5. La società cooperativa Organizzazione Produttori “Punta delle Formiche” è rimasta intimata.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

7. Come affermato, da ultimo, da Cass. 4854/2014, il principio di non contestazione è da lungo tempo applicato nel rito di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., per costante insegnamento di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. 13.3.12 n. 3974; Cass. 3.7.08 n. 18202; Cass. 27.2.08 n. 5191; Cass. 16.12.05 n. 27833; Cass. 19.1.05 n. 996; Cass. 6.7.04 n. 12345; Cass. 5.3.04 n. 4556; Cass. 21.10.03 n. 15746; Cass. 15.1.03 n. 535; Cass. S.U. 23.1.02 n. 761), in virtù dell’art. 416 c.p.c., che impone al convenuto l’onere di prendere subito immediata e precisa posizione, a pena di decadenza, in ordine ai fatti asseriti dall’attore, con la conseguenza che la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, sempre che si tratti di fatti primari (cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall’attore o dal convenuto che agisca in riconvenzionale, mentre i fatti secondari – vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – possono contestarsi in ogni momento).

8. Il principio di non contestazione, inteso nei termini anzidetti, non importa inversione dell’onere della prova, ma concorre ad una corretta delimitazione dell’area dell’attività istruttoria superando la necessità di provare fatti che l’altra parte non contesti specificamente in primo grado.

9. Diventa tardiva – pertanto – la contestazione solo in appello, la quale, pur non integrando eccezione in senso proprio, risulta preclusa ostandovi il divieto di nova sancito dall’art. 437 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia non esplicate in primo grado (cfr. Cass. 28.5.2007 n. 12363; Cass. 16.2.2000 n. 1745) e ciò per il combinato disposto con l’art. 416 c.p.c. (che, infatti, parla di onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, decadenza che verrebbe frustrata se le Contestazioni potesse svolgersi anche soltanto in appello) e perchè nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in judicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale (civile e penale).

10. Inoltre, altererebbero la parità delle parti esponendo l’altra parte – a fronte della tardiva contestazione effettuata solo in appello all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove cui, in ipotesi, aveva rinunciato confidando nella mancata contestazione ad opera dell’avversario.

11. In altre parole, è la logica stessa che presiede al principio di non contestazione e al giudizio d’appello ad escludere che, spirato il termine di cui all’art. 416 c.p.c., possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto.

12. Unica deroga al principio appena esposto è costituita dalla possibilità, come affermato dalla citata sentenza 4854 del 2014 di questa Corte, che il giudice positivamente accerti, d’ufficio, l’esistenza o l’inesistenza di fatti non contestati alla luce delle risultanze probatorie già ritualmente e tempestivamente acquisite (in linea con quanto già statuito da Cass. 4.4.2012 n. 5363; Cass. 10.7.2009 n. 16201).

13. E tale deroga deve ritenersi integrata anche nella vicenda in esame in cui la disamina delle risultanze istruttorie, già acquisite al processo, ha indotto la Corte territoriale ad escludere lo svolgimento in via continuativa dell’attività lavorativa di guardiano notturno per non essere in alcun modo emerso che l’attuale ricorrente avesse un obbligo costante di vigilare, nè che fosse sottoposto ad un controllo da parte dei responsabili della cooperativa e, in definitiva, che fosse addetto in modo continuativo ad un’attività di sorveglianza del terreno e dei beni della cooperativa.

14. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

15. Nulla spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

16. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

17. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA