Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26395 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI SPOLETO spa, rappresentata e difesa dall’avv.

Fantozzi Augusto, dall’avv. Roberto Tieghi e dall’avv. Francesco

Giuliani, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma in via

Sicilia n. 66;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 44/1/07, depositata il 21 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Banca Popolare di Spoleto spa propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 44/1/07, depositata il 21 giugno 2007, che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria, di bollo e accessori relativo ad un’iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di un finanziamento concesso dalla Banca sotto forma di apertura di credito in conto corrente per una durata non inferiore a 18 mesi e un giorno. Con tale avviso era stato disconosciuto il diritto all’agevolazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17 per le operazioni relative a finanziamenti a medio e a lungo termine, in quanto il contratto di finanziamento, prevedendo la facoltà della banca di recedere ad nutum, faceva venir meno il requisito oggettivo del finanziamento non inferiore a 18 mesi e un giorno, ed era stato perciò richiesto il pagamento delle ordinarie imposte ipotecarie e di bollo.

L’Agenzia del territorio resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, del e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, assumendo che la clausola del contratto di finanziamento, stipulato con atto pubblico del 2 agosto 2002, che prevedeva per la banca la facoltà di recedere ad nutum, e quindi anche prima del termine di 18 mesi ed un giorno, avrebbe dovuto essere letta alla luce della scrittura integrativa, sottoscritta dopo oltre due anni, il 13 ottobre 2004, dalle medesime parti per fornire una interpretazione autentica del contratto originario, nel senso che la banca avrebbe potuto recedere “solo successivamente al decorso della durata minima del finanziamento contrattualmente stabilita”; con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla detta scrittura integrativa.

“La speciale esenzione dall’imposta ipotecaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 per i contratti di finanziamento con durata superiore a diciotto mesi, non si applica – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – allorchè il contratto di finanziamento conceda al finanziatore la facoltà di recedere dal contratto prima dello scadere del suddetto termine, giacchè tale previsione impedisce di ritenere che il rapporto contrattuale avrà una durata minima pari a quella imposta dalla legge” (Cass. n. 28879 del 2008, n. 4792 del 2002, n. 11165 del 2005).

Quanto alla rilevanza della scrittura integrativa, stipulata oltre due anni dopo il contratto contenente la clausola di recesso ad nutum, cane correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non è superfluo ricordare che per il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 “sì considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi”; in proposito questa Corte ha avuto modo di chiarire come “la durata della operazione di finanziamento … va desunta dal negozio sottoposto ad imposizione e non già dall’evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali” (Cass. n. 1585 del 1994).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.500, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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