Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26394 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24692-2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO PANTANO,

presso il cui studio a Caltagirone, viale Europa 137, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2019 della CORTE D’APPELLO DI

CALTANISSETTA, depositata il 24/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che K.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale di Caltanissetta, in data 25/11/2016, aveva a sua volta respinto la sua domanda di protezione internazionale.

K.A. ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio.

1.3. La Corte prende atto che il ricorrente, con atto del 7/9/2020, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

1.4. L’atto, tuttavia, ad onta di quanto previsto dall’art. 390 c.p.c., comma 3, non è stato nè notificato al ministero dell’interno, nè comunicato al relativo difensore, e cioè all’Avvocatura Generale dello Stato, e non determina, quindi, l’estinzione del giudizio di cassazione ma solo, in ragione del difetto d’interesse all’impugnazione che lo stesso esprime, la sua inammissibilità per intervenuta cessazione della materia della materia del contendere.

1.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

1.6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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