Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26394 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.V., S.G. e S.A., quali

eredi di S.B.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n, 62/4/08, depositata il 25 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Giuseppe Gigli per i controricorrenti.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 62/4/08, depositata il 25 febbraio 2008, che, dichiarando inammissibile per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 e rigettando nel merito l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Pagani, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato riconosciuto a B.S., ispettore del lavoro, il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal Ministero del lavoro sulle somme corrispostegli a titolo di rimborso forfetario delle spese concernenti l’attività ispettiva svolta presso le società cooperative, in considerazione della natura risarcitoria, e non reddituale, dell’erogazione.

Gli intimati V., G. e S.A., eredi di S.B., non hanno svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti fissati dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo, denunciando come meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata, l’amministrazione ricorrente deduce che nella specie la Commissione regionale si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile la doglianza formulata in appello per la sua novità, senza illustrarne le ragioni alla stregua di un’esame comparativo con le difese domande svolte in primo grado; con il secondo motivo, denunciando la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 sostiene che, a fronte della contestazione della domanda del contribuente per l’assenza dei presupposti previsti dal quinto cortina del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 T.U.I.R. del 1986, non avrebbe potuto essere dichiarato nuovo e quindi inammissibile il motivo d’appello con cui l’ufficio aveva dedotto che il giudice di primo grado aveva violato la detta norma allorchè aveva dichiarato non tassabili le somme corrisposte in corrispondenza delle trasferte perchè di natura risarcitoria, in assenza di documentazione che comprovasse trattarsi di rimborso forfetario di spese; con il terzo motivo, denunciando la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 deduce che l’indennità di trasferta percepita dagli ispettori del Ministero del lavoro in occasione delle ispezioni eseguite nei confronti di società cooperative avrebbe natura retributiva e quindi resterebbe assoggettata ad IRPEF ai sensi e nei limiti delle norme in rubrica.

“Nel processo tributario, – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi quindi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto. Ne consegue che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato” (Cass. n. 11682 del 2007, n. 1133 del 2009).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che “in terna di redditi di lavoro dipendente, l’indennità di trasferta percepita dal lavoratore ha natura retributiva e deve, pertanto, essere assoggettata ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 nel testo applicabile ratione tenporis, e cioè in quello anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3 ovvero in quello da essa risultante. Alla luce del principio generale posto dallo stesso art. 48, comma 1, cit.

t.u.i.r., il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, in dipendenza del rapporto di lavoro, sicchè per escludere tale natura reddituale è necessaria o una espressa previsione di legge in senso contrario, o la prova, che spetta al lavoratore fornire, che si tratta di somme percepite esclusivamente a titolo di rimborso spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro, ed eccedenti la misura normale delle spese di produzione del reddito stabilita dall’art. 13, comma 1, cit.

t.u.i.r.. Per le attività svolte fuori sede che diano diritto alla percezione della cd. indennità di trasferta, in particolare, rientrando nella normalità che il lavoratore sopporti spese superiori a quelle ordinarie, si è inteso, con le disposizioni dell’art. 48, comma 4 (ora comma 5), cit. t.u.i.r., agevolare il contribuente, prevedendo espressamente che le somme percepite in virtù della detta indennità siano in parte non imponibili, perchè forfetariamente destinate a coprire le particolari spese affrontate, stabilendo però nel contempo che, ove esse (essenzialmente le spese di alloggio e vitto) non siano sopportate dal dipendente (per essere, magari, i relativi servizi offerti dal datore di lavoro), o siano rimborsate specificamente, la quota di non tassabilità dell’indennità di trasferta percepita sia ridotta rispetto a quanto previsto in via ordinaria (con specifico riferimento alle some corrisposte dal Ministero del lavoro agli ispettori per lo svolgimento di attività fuori sede, il problema della loro tassabilità va risolto verificando se, ed in quale misura, esse rivestano genericamente natura di indennità di trasferta, o piuttosto, anche solo in parte, di rimborso di spese per vitto, alloggio o altro, specificamente spettanti al dipendente)” (Cass., n. 1798 del 2005 e n. 13843 del 2004).

Nella specie, concernente indennità di trasferta relative agli anni 2002 e 2003, trova applicazione, ratione temporis, quanto disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 5, nel testo risultante dalla sostituzione dell’intero articolo operata dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, comma 3.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il secondo motivo ed il terzo sono manifestamente fondati, assorbito l’esame del primo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo ed il terzo motivo del ricorso devono essere accolti, assorbito l’esame del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie .il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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