Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26393 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24190-2019 proposto da:

A.Z., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONINO FICARRA,

presso il cui studio a Mazzarino, via Bivona 37, elettivamente

domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2019 della CORTE D’APPELLO DI

CALTANISSETTA, depositata il 18/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, dichiaratamente non notificata, ha rigettato l’appello che A.Z., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale di Caltanissetta, in data 26/4/2017, aveva a sua volta respinto la sua domanda di protezione internazionale.

A.Z., con ricorso notificato in data 18/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, ilricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, dell’art. 6, comma 3, lett. A) della Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con la L. n. 848 del 1955, dell’art. 14, comma 3, lett. A) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con la L. n. 881 del 1977, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata per la nullità conseguente alla mancata traduzione, nella lingua conosciuta dal ricorrente, sia della decisione della commissione territoriale, sia dell’impugnato decreto”.

1.2. Non può mettersi in dubbio, infatti, ha osservato il ricorrente, la necessità che l’atto destinato al cittadino straniero sia preventivamente tradotto in una lingua che lo steso possa apprendere appieno. Sotto questo profilo, quindi, è costituzionalmente illegittimo l’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per lo straniero in relazione quanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi d’appello sulla base di fatti che, però, come si evince dall’ordinanza emessa dal tribunale, nulla hanno a che fare con il procedimento azionato dal ricorrente, con la conseguenza che la motivazione manca o è solo apparente.

3. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo.

Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che, in effetti, i fatti esposti nella sentenza impugnata non corrispondono a quelli rappresentati nell’ordinanza a suo tempo appellata (e, prima ancora, nel ricorso proposto dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35) e che, in definitiva, la sentenza impugnata si è pronunciata sulla domanda di protezione internazionale del richiedente ma sulla base di fatti riguardanti, evidentemente, altro soggetto.

Il tribunale di Caltanissetta, invero, nell’ordinanza poi appellata, ha evidenziato che il richiedente, in merito ai motivi della sua fuga al (OMISSIS), aveva riferito, in sede di audizione, le minacce che, nella città di (OMISSIS), aveva subito per aver presentato ricorso innanzi al tribunale di Lahore in conseguenza dei brogli elettorali commessi dal candidato del partito opposto al suo in occasione delle elezioni all’assemblea nazionale dell’anno 2013.

La corte d’appello, al contrario, ha rappresentato che il richiedente, in sede di audizione, aveva dedotto che un leader terrorista, a partire dal mese di giugno del 2014, aveva ripetutamente tentato di prendere con la forza i suoi figli per condurli al vicino campo di addestramento e che, per effetto della sua opposizione, era stato malmenato, decidendo, in conseguenza, di fuggire da (OMISSIS) e lasciare il suo Paese.

4. Ora, com’è noto, la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione (Cass. n. 2766 del 2020).

5. La sentenza impugnata dev’essere, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Caltanissetta che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Caltanissetta che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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