Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26393 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.M.G., + ALTRI OMESSI

rappresentati e difesi dall’avv. Pugi Giuseppe e dall’avv. Giuseppe

Gigli, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma in via

Pisanelli n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale di Roma

sezione 23^, n. 2838, depositata il 3 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Giuseppe Gigli per i controricorrenti.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione 23^, n. 2838, depositata il 3 aprile 2007, che, rigettando il ricorso della Direzione regionale delle entrate per la Toscana, sezione staccata di Arezzo, ha confermato la decisione di appello con la quale era stato riconosciuto a F.A., F.M.G. e altri il rimborso della ritenuta IRPEF operata, nella misura del 20%, dal Comune di Arezzo sulla somma da essi percepita il 27 gennaio 1992 a titolo di indennità di espropriazione, in quanto il provvedimento ablativo, risalente al 1974, era anteriore al 1 gennaio 1989.

I contribuenti resistono con controricorso.

Con l’unico motivo, rispondente ai requisiti fissati dall’art. 366 bis cod. proc. civ., l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6, 7 e 9, assume che l’indennità di espropriazione corrisposta dopo l’entrata in vigore della legge in rubrica, anche se il titolo del pagamento sia costituito da un provvedimento espropriativo adottato prima della data del 31 dicembre 1988, dovrebbe essere assoggettata alla ritenuta alla fonte del 20%.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “in tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 ogni pagamento che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al primo gennaio 1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al citato art. 11, comma 9 – che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, purchè nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma – non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge, e, per altro verso, il comma 1, lett. f) (che allarga la previsione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificatali), e quinto (che equipara l’espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso) dello stesso art. 11 dispongono per l’avvenire e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all’entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Nè tale disciplina confligge con l’art. 42 Cost. (con riferimento all’art. 53 Cost.) in ragione di un preteso effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell’indennità determinata secondo la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis in misura sensibilmente inferiore al valore di mercato, occorrendo distinguere gli aspetti fiscali da quelli sostanziali – indennitari, con rigorosa delimitazione dei rispettivi ambiti di riferimento, nel senso che la questione circa la congruità dell’indennizzo è estranea all’area di operatività dell’art. 53 Cost. e, all’inverso, quando sia censurata una misura fiscale alla stregua di provvedimento ablatorio, la denuncia di incostituzionalità è disattesa ove sia rinvenibile una giustificazione economica alla specifica imposizione, indipendentemente dall’incidenza sul patrimonio del soggetto passivo, purchè sussista il collegamento oggettivo del tributo ad un concreto presupposto impositivo” (Cass. n. 12706 del 2004, n. 10218 del 2003, n. 1228 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500 oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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