Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26392 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 39/2015 proposto da:

NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocato DIEGO

DIRUTIGLIANO e GERMANO DONDI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. RICASOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUGGIA, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati ROBERTO MUGGIA e

SIMONE BISACCA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 14/05/2014 e depositata l’8/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Raffaele De Luca Tamajo, per la ricorrente, che si

riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello di Torino ha accolto l’appello proposto da P.P., dipendente della New Holland Construction Machinery s.p.a., ed ha condannato al società datrice a corrispondergli la somma di Euro 11.484,18 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento del danno in relazione all’accertata illegittimità della sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nel periodo dal 12 ottobre 2009 all’11 ottobre 2010.

1.1.- Il giudice di appello, nel richiamare alcuni suoi precedenti confermati dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che la società era rimasta inadempiente agli obblighi di comunicazione previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, con specifico riferimento, in sede di avvio della procedura, all’indicazione delle ragioni della sospensione, dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di quelli adottabili per la rotazione.

1.2.- In particolare ha sottolineato che i criteri enunciati nella comunicazione del 17.9.2009 erano talmente generici da rendere impossibile qualunque valutazione di coerenza tra il criterio indicato e la selezione del lavoratore da collocare in cassa integrazione straordinaria.

1.3.- Con riguardo poi ad una pretesa inidoneità del lavoratore alle mansioni assegnate ed alla necessità di richiamare in servizio altri lavoratori maggiormente idonei la Corte ha evidenziato che tale difesa non consentirebbe comunque di superare la denunciata genericità della comunicazione.

1.4.- Con riferimento poi ai verbali di esame congiunto ed agli accordi, compresi quelli per il distacco, intervenuti successivamente all’inizio della procedura la Corte territoriale ne ha escluso l’efficacia sanante degli originari vizi richiamando al riguardo alcune pronunce della Cassazione in tal senso.

1.5.- Precisa poi che nella specie il lavoratore non aveva conferito alle organizzazioni sindacali mandato a concluderli nè, tantomeno, ne aveva ratificato il contenuto e sottolinea che il vizio della procedura non può essere sanato dalla partecipazione di un rappresentante sindacale dell’organizzazione di appartenenza del P. agli accordi sopravvenuti mai ratificati neppure tacitamente dal lavoratore.

1.6.- Evidenzia che il verbale di esame congiunto del 7.10.2009 ed i successivi accordi sui distacchi temporanei (26 giugno e 6 ottobre 2009, 16 settembre 2010) indicano solo numericamente i lavoratori da distaccare (senza alcun riferimento alle mansioni ed alla professionalità) e che comunque il verbale di esame congiunto non è idoneo a sanare i vizi della procedura consistenti nella mancata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere o delle modalità di rotazione.

1.7.- Da ultimo, poi, afferma che la circostanza che la comunicazione debba essere sufficientemente precisa indicando criteri di scelta basati su elementi oggettivi e verificabile risponde ad una esigenza tutt’altro che formalistica ma piuttosto finalizzata al riscontro dell’effettività in concreto delle condizioni che richiedono la rotazione e della scelta dei lavoratori coinvolti.

2.- Per la Cassazione della sentenza ricorre la New Holland Construction Machinery s.p.a. che articola sei motivi cui resiste con controricorso lo P..

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella conclusione – in data 7 ottobre 2009 e dunque prima della sospensione in CIGS dei lavoratori del 12 ottobre 2009 – con le OO.SS. e la RSU (cui aderiva anche il ricorrente) di un contratto collettivo aziendale per il ricorso alla integrazione salariale straordinaria. Sostiene la società che tanto sarebbe bastato per ritenere che, per effetto della sottoscrizione dell’accordo, si era pervenuti alla decisione consensuale di procedere alla sospensione dei rapporti in CIGS a far data dal 12 ottobre 2009. Sottolinea inoltre che, sempre in data antecedente l’inizio della sospensione la determinazione concordata di procedere alla CIGS era stata confermata con la sottoscrizione dell’accordo firmato l’8 ottobre 2009 dalle stesse RSU. Precisa infine che in tali accordi le parti avevano dato atto della necessità di ricorrere alla CIGS riservandosi di verificare l’esistenza delle condizioni per procedere ad una rotazione del personale interessato. Evidenzia che uno dei rappresentanti sindacali che aveva sottoscritto gli accordi richiamati era stato eletto nella lista presentata dal sindacato di appartenenza dello P. e dunque ben poteva essergli opposto. In ogni caso, secondo la ricorrente, il lavoratore, per non subire gli effetti degli accordi sottoscritti con le RSU, avrebbe dovuto diffidare il sindacato dal rappresentarlo e, comunque, avrebbe dovuto tempestivamente impugnarli posto che, in caso contrario, la condotta acquiescente integra un comportamento concludente nel senso della loro accettazione. In definitiva secondo la Società oggi ricorrente la sottoscrizione dell’accordo sindacale sanerebbe gli eventuali vizi della comunicazione iniziale e la bontà di tale ricostruzione sarebbe confermata dalla scelta operata dal legislatore, con la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 45, che ha previsto che nell’ambito della mobilità (ben più rilevante quanto agli effetti sul rapporto) i vizi della procedura sono sanabili con accordo sindacale.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 12 preleggi, comma 1 e degli artt. 1337, 1138 e 1227 c.c..

Richiamata l’efficacia sanante degli accordi intervenuti prima della collocazione in CIGS dei lavoratori, la società si duole della omessa considerazione da parte della Corte di appello delle eccezioni in tal senso sollevate nella memoria di costituzione in appello.

Sotto altro profilo, poi, evidenzia che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che le RSU nel concludere accordi in tema di distacco dei lavoratori avevano prestato acquiescenza all’accordo presupposto sulla sospensione in CIGS. Per conseguenza erroneamente la Corte territoriale ritenendo che lo P. non fosse vincolato agli accordi avrebbe erroneamente applicato le disposizioni denunciate nella premessa del motivo in tema di acquiescenza. Infine rammenta che la partecipazione alle trattative sindacali da parte del rappresentante del sindacato cui aderiva il lavoratore, senza la formulazione di alcuna riserva da parte di quest’ultimo, avrebbe dovuto convincere il giudice di appello, al quale l’eccezione era stata proposta, della violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., ed escludere il diritto del lavoratore al chiesto risarcimento del danno.

Le censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

Va rammentato in primo luogo che secondo il costante orientamento di questa Corte, nel procedimento per la concessione della c.i.g.s. la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, non presenta profili di incompatibilità con le disposizioni della L. 23 luglio 1991 n. 223. La disciplina regolamentare si limita a imporre all’imprenditore che intenda chiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali ed attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell’integrazione stessa ma non incide sul contenuto concreto della comunicazione nè detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Ne consegue che restano inalterati gli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla citata L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, ed i criteri di scelta e le modalità della rotazione devono essere precisati sin dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale e non sono stati spostati a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto (cfr. Cass. 26587 del 2011 e recentemente Cass. n. 193 del 2016). Diversamente opinando, il contenuto della norma di cui al citato D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe del tutto estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d’informazione spettanti al sindacato, reclamando un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. ult. cit.). Va ribadito allora che in riferimento “alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell’ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere conte delle prospetta ioni aziendali. Nè può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate” (Cass. 11 marzo 2015, n. 4886, anche per richiamo di: Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393). Ne segue che, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina.

Per effetto della proposta ricostruzione rimangono assorbite le censure che attengono alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al denunciato omesso esame delle censure che investivano specificatamente l’incidenza degli accordi sopravvenuti sulla comunicazione aziendale di avvio della procedura.

3.3.- con il terzo ed il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dalla comunicazione del 17.9.2009 si evinceva che la sospensione dell’attività sarebbe stata continuativa – in considerazione della grave crisi di settore – ed avrebbe interessato tutti i lavoratori per dodici mesi.

Eventuali rotazioni sarebbero state successivamente concordate con le organizzazioni sindacali tenuto conto della specifica professionalità dei singoli dipendenti.

La gravità della crisi, mai contestata nella sua oggettività neppure da parte del lavoratore originario ricorrente, rendeva impossibile pronosticare in che percentuale sarebbero stati necessari lavoratori con la conseguenza che nell’interpretare le disposizioni applicabili la Corte di merito avrebbe dovuto fare riferimento a criteri più elastici e meno formalisti.

Con il quinto motivo poi è investita la motivazione della sentenza, di cui è denunciata la insufficienza e contraddittorietà, nella parte in cui seppure ad abundantiam e nella consapevolezza del carattere assorbente della decisione con riguardo alla ritenuta illegittimità della comunicazione dei criteri di scelta, evidenzia, apoditticamente, che la situazione di crisi era ben nota alla società sin dal 2008.

Le censure da esaminare congiuntamente sono anch’esse manifestamente infondate.

Occorre premettere che la valutazione della rispondenza in concreto della comunicazione di avvio della procedura di cassa integrazione oggetto dell’esame giudiziale investe il merito in ordine al contenuto dell’atto negoziale, sicchè è nella competenza esclusiva del giudice di merito e come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando esso abbia motivato la sua decisione in modo sufficiente e privo di contraddizioni (Cass. 11 marzo 2015, n. 4886; Cass. 6 maggio 2014, n. 9705; Cass. 2 ottobre 2013, n. 22540).

Ed infatti, da esse sono stati enucleati i principi secondo cui: a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell’idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri; b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l’inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 11 marzo 2015, n. 4886; Cass. 8 settembre 2014, n. 18895; Cass. 14 maggio 2012, n. 7459).

Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato (Cass. 2 ottobre 2013, n. 22540; Cass. 7 novembre 2013, n. 25100) che l’aggettivazione “non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia e effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che un criterio di scelta generico non è e effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta” (Cass. 1 luglio 2009 n. 15393, richiamante Cass. 23 aprile 2004 n. 7720 e in chiaro riferimento a Cass. s.u. 11 maggio 2000, n. 302).

Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela – delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell’esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato nè il criterio della rotazione nè altro criterio che individui, in alternativa a quest’ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016).

La ricorrente sostiene che tali criteri selettivi non sarebbero necessari a fronte della deliberata scelta di sospendere tutto il personale in servizio.

Tale circostanza non emerge tuttavia dalla lettura della comunicazione nè dai successivi accordi ove sempre si fa riferimento alla sospensione di “un numero massimo di 727 lavoratori occupati presso il sito di (OMISSIS)” (cfr. la comunicazione del 17.9.2009 ed anche i successivi accordi del 7 e 8 ottobre 2009 riprodotti nel ricorso ed allo stesso allegati).

Dal tenore letterale della clausola, “un numero massimo di”, si evince proprio che il datore di lavoro non ha inteso necessariamente procedere alla sospensione di tutti i dipendenti ma si è riservato di sospenderne anche un numero inferiore con conseguente necessità di individuare criteri oggettivi per la loro individuazione.

Di tanto dà correttamente atto la Corte di appello con motivazione che non trascura nessun fatto allegato dalle parti nel giudizio tanto meno l’allegata grave crisi del settore che costituisce il presupposto della riduzione delle attività imprenditoriali.

3.5.- Con l’ultimo motivo di ricorso, infine è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 164 del 1975, art. 5, L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 5 e del D.M. 18 febbraio 2002, n. 31826, art. 1, lett. e).

Sostiene la società ricorrente che neppure il lavoratore avrebbe disconosciuto la repentinità della crisi del settore di operatività della New Holland legata a fattori esterni all’azienda e dunque in violazione dell’art. 112 c.p.c., si sarebbe ritenuto che il peggioramento della situazione fosse noto all’azienda all’atto dell’avvio della procedura di Cassa integrazione straordinaria ed il crollo della domanda, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, costituirebbe l’evento non prevedibile che aveva determinato l’attivazione della procedura.

Anche tale censura è manifestamente infondata posto che la Corte territoriale con apprezzamento di merito in questa sede non censurabile ha, come si è già ricordato, espressamente tenuto conto dell’insorgenza della crisi e dell’incidenza sull’attività imprenditoriale. Quanto ai rilievi contenuti nella memoria depositata dalla ricorrente va rilevato che gli stessi non inducono ad un ripensamento dei principi sopra esposti confermati in fattispecie del tutto analoga dalla recente sentenza di questa Corte n. 15994 del 2016.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA