Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26392 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, di Roma

sezione 19, n. 4225, depositata il 17 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione 19, n. 4225, depositata il 17 maggio 2007, che, accogliendo il ricorso di V.G.A., gli ha riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate sull’indennità corrispostagli dalla RAI nel 1982 in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

La Commissione centrale ha infatti ritenuto che all’istanza di rimborso della ritenuta IRPEF, presentata nella specie nel 1984, si applichi il termine di decadenza fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 quando il pagamento dell’indennità di buonuscita abbia avuto luogo anteriormente al 1 gennaio 1980, mentre nell’ipotesi di pagamento successivo, nella specie, avvenuto nel 1984, trovi applicazione l’ordinario termine di prescrizione.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il primo dei quali l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per extrapetizione per aver statuito l’applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale in luogo della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 quando il contribuente si era limitato a eccepire in appello “che nel frattempo è intervenuta la L. n. 482 del 26.9.1985, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di rimborso IRPEF sull’indennità di fine rapporto”; e con il secondo dei quali, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e della L. n. 482 del 1985, assume che per una richiesta di rimborso di imposta relativa ad indennità di buonuscita liquidata nell’aprile 1982 non sarebbe applicabile l’ordinaria prescrizione decennale in luogo della decadenza stabilita dalla prima disposizione in rubrica, qualora il contribuente abbia proposto istanza di rimborso il 27 settembre 1984, dovendosi escludere qualunque possibilità di applicazione retroattiva della L. n. 482 del 1985.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di IRPEF sull’indennità di fine rapporto, nel caso di percezione dell’indennità a decorrere dall’1 gennaio 1980, ai fini della riliquidazione dell’imposta secondo i criteri più favorevoli dettati dalla L. 29 settembre 1985, n. 482, è sufficiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 di detta Legge, che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia pendente un giudizio in ordine alla richiesta di rimborso, senza necessità, in tale ipotesi, che l’istanza sia stata presentata nel termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; nè occorre alcuna ulteriore istanza, costituendo la sua presentazione una mera facoltà alla quale il legislatore attribuisce valore legale di rinuncia al giudizio” (Cass. n. 2168 del 2005, n. 18114 del 2004).

Si è inoltre chiarito come “in tema di rimborso del prelievo fiscale sull’indennità di fine rapporto, la L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 5 là dove prevede la riliquidazione dell’imposta dovuta sulle indennità di fine rapporto “percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980″, si applica unicamente alle indennità riscosse – come nella specie – tra la suddetta data e quella di entrata in vigore della legge, e solo per queste, pertanto, l’eventuale diritto del contribuente al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre, per le indennità liquidate successivamente, l’eventuale diritto al rimborso è soggetto al generale termine di decadenza di 18 mesi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38″ (Cass. n. 2282 del 2011).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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