Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26390 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Rema in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 64/50/07, depositata il 26 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 64/50/07, depositata il 26 marzo 2007, che, accogliendo l’appello di P.G., avvocato, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, ritenendo che l’intervenuta definizione automatica in relazione ai redditi degli anni oggetto di contestazione, in base alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, “rende si definitiva la liquidazione delle imposte, compresa l’IRAP, ma sempre che ne sussistano i corrispondenti presupposti impositivi”, in quanto “il professionista è soggetto all’IRAP solo se titolare di un’attività autonomamente organizzata. In definitiva il condono tombale non può inerire a tributi inesistenti”.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 deduce che il condono comporterebbe l’esaurimento del rapporto tributario sottostante, con la conseguenza che nessuna pretesa di restituzione il contribuente potrebbe legittimamente fare valere; con il secondo motivo lamenta la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in ordine al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Questa Corte ha affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinar, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con guanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo, assorbito l’esame del secondo, appare manifestamente fondato.

Nella camera di consiglio del 26 marzo 2010, nella quale la causa veniva fissata, il Collegio, ritenuto vi fosse incertezza in ordine all’esito della notifica del ricorso, ne disponeva la rinnovazione;

l’ammnistrazione ricorrente ha provveduto all’incombente.

Si ritiene permangano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese per i gradi di merito.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assopito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.100 oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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