Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2639 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8323/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Tortuga s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa

dall’avv. Giampiero Balena, elettivamente domiciliata in Roma al

viale Regina Margherita n. 290, presso l’avv. Paolo Carbone;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45 della Commissione Tributaria Regionale

della Liguria, depositata il 29/6/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 dicembre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi contro la società Tortuga s.r.l. per la cassazione della sentenza n.45 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 29/6/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso, emesso a modifica ed annullamento del precedente, di accertamento per maggiori Irpeg, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2005, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio ed accolto l’appello incidentale della società contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato;

2. in particolare, con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Liguria (di seguito C.T.R.) esponeva in fatto che sulla base delle risultanze del P.V.C. della Polizia Tributaria dell’11/3/2005, in esito a verifiche ed indagini bancarie, l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi pari ad Euro 723.908,00 per l’anno d’imposta 1999; che con istanza di accertamento con adesione la società contribuente aveva depositato la C.T.U. redatta dal consulente d’ufficio nell’ambito del giudizio penale, sulla base della quale l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un nuovo avviso di accertamento, in annullamento del precedente, rideterminando il maggior reddito in Euro 214.560,00;

il giudice di appello, tanto premesso, riteneva in diritto che il secondo avviso di accertamento, sostitutivo del primo, non fosse sorretto da adeguata motivazione, che era onere dell’Amministrazione finanziaria provare la riconducibilità delle movimentazioni sui conti correnti bancari dei soci alla società, che non fosse rilevante il condono tombale richiesto dai soci nei confronti della società, nè l’esito del giudizio penale, concluso con sentenza di proscioglimento nei confronti della società;

concludeva, quindi, per la fondatezza delle doglianze della società contribuente, annullando l’atto impositivo;

3. a seguito del ricorso, la Tortuga s.r.l. resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la C.T.R., nell’affermare la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, che riduceva in autotutela l’ammontare del reddito accertato con il primo avviso, si è limitata ad affermare il principio generale dell’obbligo di motivazione, senza alcun riferimento concreto al contenuto dell’atto impositivo ed alle carenze lamentate;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, laddove la C.T.R. afferma che la G.d.F. e l’Agenzia delle Entrate non avrebbero preso in considerazione la documentazione contabile ed amministrativa degli anni 1999 e 2000, omettendo del tutto di chiarire su quali elementi abbia basato tale convinzione e la rilevanza della circostanza sull’esito dell’accertamento;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, laddove la C.T.R., dopo aver affermato l’autonomia del processo tributario rispetto a quello penale, dichiara di aver tenuto in giusto conto la sentenza penale di proscioglimento nei confronti della società, senza chiarire in che termini l’esito del giudizio penale abbia esplicato efficacia sul distinto piano impositivo dell’avviso di accertamento;

con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 39, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, il giudice di appello, dopo aver giustamente rilevato che il condono “tombale” nei confronti dei soci non si estende alla società, avrebbe errato nell’affermare che l’Ufficio ha l’onere di provare che i movimenti sul conto corrente dei soci siano riconducibili ad operazioni collegate alla società, in violazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51;

con il quinto motivo, la ricorrente denunzia l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, consistente nell’omessa considerazione, ai fini della riconducibilità delle movimentazioni bancarie del socio legale rappresentante alla società, della ristretta base familiare della società (il socio e legale rappresentante e la moglie detenevano il 53% delle quote, i figli il 45%, un altro parente l’1% ed un solo soggetto estraneo all’ambito familiare 11%);

secondo la ricorrente, la C.T.R. aveva completamente omesso l’esame della fattispecie fattuale concreta, limitandosi all’enunciazione apodittica di principi di carattere generale;

1.2. i motivi relativi alla carenza di motivazione sono fondati e devono essere accolti, con conseguente assorbimento del quarto motivo, relativo alle plurime violazioni di legge;

1.3. invero, la C.T.R. nella sentenza impugnata si è limitata ad enunciazioni di principio, del tutto scollegate dall’esame della fattispecie concreta al suo esame;

in particolare, il giudice di appello, nell’affermare il principio generale dell’obbligo di motivazione, non ha operato alcun riferimento concreto al contenuto dell’atto impositivo ed alle carenze riscontrate, semplicemente evidenziando che l’obbligo di motivazione non risultava rispettato nell’emanazione del secondo avviso di accertamento (per altro testualmente riportato nel ricorso dell’agenzia, con ampie argomentazioni relative alla congruità della motivazione in esso contenuta);

risulta apodittica anche l’affermazione della C.T.R. in ordine alla circostanza che la G.d.F. e l’Agenzia delle Entrate non avrebbero preso in considerazione la documentazione contabile ed amministrativa degli anni 1999 e 2000;

sul punto la C.T.R. non ha spiegato nè le ragioni del proprio convincimento, nè la ricaduta che tale circostanza ha avuto sulla decisione adottata;

parimenti immotivata risulta l’affermazione del giudice di appello di aver tenuto “in giusto conto” la sentenza penale di proscioglimento nei confronti della società, senza chiarire in che termini l’esito del giudizio penale avesse efficacia sul distinto piano impositivo dell’avviso di accertamento;

anche con riferimento alla riferibilità delle movimentazioni bancarie del socio, legale rappresentante alla società, alla società stessa, la sentenza impugnata si limita ad enunciare il principio secondo cui sarebbe stato onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare la riconducibilità delle operazioni risultanti dal conto corrente del socio alla società, omettendo di motivare in ordine alla carenza probatoria in concreto riscontrata, a fronte del rilievo dell’Agenzia delle Entrate sulla ristretta base familiare della società (il socio e legale rappresentante e la moglie detenevano il 53% delle quote, i figli il 45%, un altro parente l’1% che ne evidenzia la congruità della motivazione);

in conclusione, la motivazione della sentenza impugnata non è idonea a chiarire nel suo complesso l’iter logico argomentativo posto alla base della decisione adottata;

in accoglimento dei motivi primo, secondo, terzo, e quinto, assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo, secondo, terzo, e quinto motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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